CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 31 maggio 2013, n. 115
Spese processuali – Liquidazione da parte del giudice – Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l’adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale – Ultrattività, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate – Omessa motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione – Omessa indicazione dei parametri costituzionali violati – Manifesta inammissibilità – Costituzione, artt. 3, 101, 104 e 117
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dal Tribunale ordinario di Napoli con ordinanza del 20 aprile 2012 (in relazione ai commi 1 e 2 dell’art. 9) e dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore con nove ordinanze del 7, 11 maggio 2012 e 27 giugno 2012 (in relazione al comma 3 dello stesso articolo), rispettivamente iscritte, la prima, al n. 247 e le altre dal n. 230 al n. 238 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2012. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, il Tribunale ordinario di Napoli, ai fini della liquidazione delle correlative spese, con ordinanza del 20 aprile 2012, ha denunciato, per «contrasto con i principi costituzionali» (non altrimenti individuati), l’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), nei suoi commi 1 e 2, i quali, rispettivamente, dispongono che «Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel settore ordinistico» e che «[…] nel caso di liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; che, stante il ritardo nella determinazione, da parte del competente Ministro, dei suddetti nuovi parametri, e stante la già disposta abrogazione delle precedenti tariffe, il rimettente si è doluto della situazione di “blocco”, così determinatasi, a suo avviso impeditiva della liquidazione degli onorari di difesa nel processo a quo; che – a seguito dell’introduzione, in sede di conversione del predetto decreto-legge, da parte della legge 24 marzo 2012 n. 27, di un terzo comma, nel testo del citato art. 9, con il quale si stabilisce che «le tariffe vigenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi […] sino alla data dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 […]» – il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con le nove ordinanze in epigrafe, di identico contenuto, emesse in altrettanti giudizi civili, ha dubitato, a sua volta, della legittimità costituzionale anche di siffatta disposizione intertemporale, prospettandone il contrasto con i precetti di cui agli articoli 2, primo comma, 10, 11, 3, 24, 101, 107, 111 e 117 della Costituzione (i primi tre evocati però solo in motivazione); che l’Avvocatura generale dello Stato, per conto dell’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per la manifesta infondatezza delle riferite questioni.
Considerato che – a prescindere dalla evidente ragionevolezza della norma intertemporale introdotta dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in sede di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), con la quale è stato posto rimedio proprio a quella situazione di “blocco” lamentata dal Tribunale ordinario di Napoli (come già da altri giudicanti vedi, al riguardo, l’ordinanza di questa Corte n. 269 del 2012, di restituzione degli atti, per ius superveniens, al rimettente Tribunale di Cosenza), situazione poi comunque superata con l’adozione del decreto ministeriale 20 luglio 2012, recante la determinazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate – le questioni sollevate dagli odierni rimettenti vanno dichiarate manifestamente inammissibili, per la non rispondenza delle rispettive ordinanze di rimessione ai requisiti minimi richiesti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), per promuovere l’incidente di costituzionalità; che, infatti, il Tribunale di Napoli, oltre a non motivare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, omette persino di indicare i parametri costituzionali in tesi violati; che, del pari, le ordinanze di rimessione del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore (che pur si diffondono per ben ottanta pagine su tematiche generali del giudizio incidentale di legittimità costituzionale) non assolvono al requisito della motivazione sulla rilevanza, la quale risulta, del tutto incomprensibilmente, legata soltanto all’obiettivo del rimettente di poter liquidare le spese processuali attraverso l’auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale che tale liquidazione gli consentiva; mentre, in relazione ai numerosi parametri evocati (per altro in modo disarmonico tra motivazione e dispositivo), manca una pertinente e coerente motivazione delle ragioni che ne determinerebbero, nella specie, la violazione da parte della norma denunciata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), sollevata per «contrasto con i principi costituzionali», dal Tribunale ordinario di Napoli, con l’ordinanza di cui in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 101, 104 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con le nove ordinanze in epigrafe indicate.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 05 giugno 2013, n. 23
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