La Cassazione con la sentenza n. 14150 del 05 giugno 2013 esamina la vicenda inerente ad una serie di compravendite fra società per beneficiare indebitamente delle agevolazioni sull’imposta di registro Gli ermellini hanno sancito che si era davanti a compravendite elusive. Per cui l’amministrazione finanziaria, pur non potendo colpire una serie di contratti legittimi, può considerarli come unica operazione commerciale, contestando l’abuso di diritto. I Giudici di legittimità hanno, quindi, accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva bollato come elusiva un’operazione con la quale erano stati conferiti dei terreni in una società che, subito dopo, aveva trasferito le quote.
Gli Ermellini hanno ritenuto legittima la tesi ed il comportamento dell’Agenzia delle Entrate affermando un nuovo principio, «in tema di imposta di registro, l’art. 20 del dpr 26 aprile 1986 n. 131 attribuisce prevalenza, ai fini dell’interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca e agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente; e in tal senso vincola l’interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati, anche frazionatamente, in uno o più atti. Pertanto una pluralità di operazioni societarie e/o di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale costituito dal trasferimento della proprietà di beni immobili, vanno considerati, ai fini dell’imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva».
Per cui alla luce di questo principio statuito dalla Cassazione, fermo restando la libertà dei contribuenti di stipulare dei contratti validi secondo libere scelte, resta, però, che «ai fini dell’imposta di registro, pur sempre rilevano, per una sola e costante qualificazione formulata dal legislatore tributario, gli effetti giuridici finali, ancorché conseguenti alla parcellizzazione di singoli atti».
Va guardata, in altri termini, tutta l’operazione commerciale nel suo insieme e a questo punto va applicato il principio generale sull’elusione. Andava cioè considerato che il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, in virtù del quale restava precluso alle contribuenti il conseguimento di vantaggi fiscali, ove ottenuti, come nel caso, mediante l’uso distorto, di strumenti giuridici idonei a ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici fiscali.