La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13580 del 30 maggio 2013 decide sulla vicenda relativa all’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale dell’impresa familiare stabilendo che sussiste quando l’attività lavorativa ha carattere continuativo e non occasionale.La vicenda esaminata ha riguardati un imprenditore a cui veniva notificata dall’INPS una cartella di pagamento con cui gli veniva intimato il pagamento dei contributi per il lavoro dei collaboratori della sua impresa familiare costituita da un esercizio commerciale per la rivendita al minuto di articoli sportivi, da caccia e da pesca. Il contribuente si opponeva a suddetta cartella proponendo ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Le motivazioni del ricorso si fondano sull’oggetto dell’attività di ispezione da parte dell’INPS che non poteva essere estesa ad un ispezione ad una impresa familiare, negando in tal modo, rilevanza all’esito degli accertamenti ispettivi che avevano indotto l’Inps a ravvisare nella fattispecie la sussistenza di un’attività lavorativa svolta dai collaboratori dell’impresa familiare condotta dall’opponente.
Il giudice di primo grado, adito sulla questione, accoglieva la tesi difensiva, mentre, il giudice di appello riformava la decisione considerando dovuti i contributi previdenziali richieste dall’Ente.
L’imprenditore ricorreva in Cassazione contro tale decisione con tre motivazioni. Gli Ermellini procedono all’esame dei tre motivi congiuntamente ritenendoli fondati.
I giudici di legittimità rinviano, confermandolo, l’orientamento della Suprema Corte precisando “che ai fini del riconoscimento dell’istituto residuale dell’impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni e cioè che sia fornita la prova sia dello svolgimento da parte del partecipante di un’attività lavorativa continua, nel senso di attività non saltuaria ma regolare e costante, anche se non necessariamente a tempo pieno, sia dell’accrescimento della produttività dell’impresa provocato dal lavoro del partecipante, necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi (cfr. Cass. 18 aprile 2002 n. 5603, nonché Cass. 16 dicembre 2005 n. 27839);” . Continuando nelle motivazioni affermano che per quanto concerne il lavoro aziendale e che lo stesso sia caratterizzato dalla continuità e non nella occasionalità “come voluto dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale (cfr. sul punto Cass. 12 luglio 2012 n. 11804).”
Per cui secondo i giudici del Palazzaccio “in relazione ai singoli componenti della famiglia del titolare dell’impresa era pertanto necessario, ai fini della loro sottoposizione agli obblighi assicurativi, che l’attività spiegata nell’azienda fosse continua e non occasionale e fosse funzionalizzata all’accrescimento della produttività e degli utili dell’impresa stessa, non essendo sufficiente ritenere che la prova richiesta potesse esaurirsi attraverso la qualificazione data nell’atto notarile al rapporto instaurato tra gli indicati componenti della famiglia ed attraverso la dichiarazione dei redditi del titolare dell’impresa.”