Rischia una condanna penale senza le attenuanti generiche il professionista che riceve parte dei suoi ricavi in nero. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24816 depositata il 6 giugno 2013, pronunciandosi su un ricorso presentato da un avvocato, condannato per dichiarazione infedele, finalizzata all’evasione fiscale. L’avvocato trasferisce.
La sottofatturazione attuata mediante una frode può avere come conseguenza il carcere. È quanto affermato dagli Ermellini che hanno confermato la condanna per dichiarazione infedele a carico di un avvocato che aveva sottofatturato i suoi compensi, facendo confluire la parte in nero su conti esteri. I particolare all’uomo sono stati confermati otto mesi di carcere, sospesi con la condizionale perché incensurato, in relazione a una frode fiscale aggravata dalla sua professione.
Il legale aveva infatti fatturato solo una parte del compenso, facendo confluire le altre somme all’estero. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
La Suprema Corte respingeva le doglianze del ricorrente poiché il ragionamento seguito dai magistrati del capoluogo lombardo è assolutamente corretto.
La valutazione di gravità delle condotte, ad avviso della Cassazione, in quanto collegata anche alla natura “fraudolenta” delle stesse è stata oggetto di specifica e non illogica motivazione da parte della Corte di appello. È evidente che i giudici di merito non hanno preso in esame il solo elemento del ricorso a sottofatturazione, ma hanno sottolineato il complessivo meccanismo di frode posta in essere dall’imputato e caratterizzato sia dal trasferimento delle somme di denaro “estero su estero” sia dallo schermo costituito dalla riferibilità a un noto studio professionale associato della fattura emessa e della relativa operazione contabile.
In più la Corte territoriale ha considerato la complessiva gravità del fatto, mentre il giudizio in tema di applicazione dell’art.62-bis cod. pen. ha valutato la qualificazione professionale dell’imputato, e i doveri che a questa si collegano, nonché l’entità dell’importo sottratto a imposizione tributaria.
Rischia una condanna penale senza le attenuanti generiche il professionista che riceve parte dei suoi ricavi in nero. Lo ha stabilito la Corte di