Si richiama l’attenzione sulla sentenza n. 11930 del 16 maggio 2013 con cui la Cassazione ha indicato i criteri per la distinzione del lavoro subordinato e le differenze dall’appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, con specifico riferimento all’attività prestata presso una scuola privata gestita da un’associazione.
In particolare Gli Ermellini evidenziano che “i giudici del merito hanno ravvisato l’esistenza della subordinazione in virtù della:
– continuità didattica e dell’articolazione dei corsi secondo moduli organizzativi previsti dalla legge, per loro stessa natura inconciliabili con la libertà di orario sostenuta dall’odierna ricorrente, secondo cui docenti e non docenti sarebbero stati liberi di scegliere autonomamente entità e collocazione oraria del proprio impegno; per altro, proprio il ricorso riferisce (nel riportare i capitoli di prova su cui si era chiesto un approfondimento istruttorio in via testimoniale) che erano previsti appositi orari scolastici con attribuzione delle classi agli insegnanti e afferma altresì l’irrilevanza della necessità di rispettare determinati standard di prestazione oraria: ma – va ricordato – proprio la faciendi necessitas è un connotato della subordinazione;
– predeterminazione nella misura e nei contenuti (anche per quanto concerne gli aspetti accessori) delle attività lavorative de quibus;
– entità dell’impegno lavorativo di ognuno, mediamente destinato ad assorbire 4-5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana;
– entità delle erogazioni effettuate in favore del personale, non accordabile con la natura (sostenuta dalla ricorrente) di meri rimborsi spese a forfait.
Né per fare luogo ad un accertamento presuntivo ex artt. 2727 e ss. c.c. si devono prima necessariamente assumere tutti i testi indicati dalle parti: è noto, invece, che nel vigente ordinamento non esiste una gerarchia tra fonti di prova, di guisa che la prova per presunzioni, non collocandosi in posizione sott’ordinata rispetto agli altri mezzi istruttori, consente al giudice di fare ricorso alle presunzioni semplici rifiutando la prova testimoniale offerta da alcuna delle parti (cfr. Cass. 1°.6.04 n. 10484; Cass. 9.3.2000 n. 2668; Cass. 3.2.99 n. 914).”