La Corte di Cassazione sez. Tributaria sentenza n. 14492 depositata il 7 giugno 2013 ha affermato che il giudice tributario che ritenga raggiunta la prova circa l’attendibilità dei redditi dichiarati dal ricorrente è obbligato a motivare adeguatamente il proprio convincimento, in particolare laddove l’Ufficio Finanziario, al fine di avvalorare le risultanze del metodo parametrico, abbia fornito validi elementi di presunzione come, per esempio, la particolare esiguità del reddito denunciato rispetto alle esigenze di vita della famiglia del contribuente. 

La vicenda ha avuto origina dalla notifica di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione ai fini IVA, IRAP e IRPEF presunti ricavi in “nero” relativi all’anno d’imposta 2003, alla luce di un evidente scostamento di quanto dichiarato dal contribuente rispetto allo studio di settore.Il contribuente ricorre avverso all’atto impositivo ricevuto alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglie le doglianze del contribuente. L’Agenzia,soccombente in primo grado, impugna la sentenza inanzi alla Commissione Tributaria Regionale  che in riforma della decisione di prime cure, ha annullato il predetto atto impositivo ritenendolo unicamente fondato sul contestato scostamento; scostamento che l’appellato era comunque riuscito giustificare, altresì dimostrando, mediante idonea produzione documentale, l’assenza di una qualsivoglia irregolarità nella contabilità relativa all’anno 2003. A questo punto il Fisco ha portato la vicenda all’attenzione dei supremi giudici, che gli hanno dato ragione.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che i giudici della  Commissione Tributaria Regionale abbiano applicato erroneamente  i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 26635 del 2009) in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore. Alla luce dell’insegnamento del massimo consesso, infatti, il giudice del merito avrebbe dovuto valutare analiticamente, da un lato, gli elementi addotti dalla parte privata per giustificare il contestato scostamento dalle medie di settore, dall’altro, tenere in considerazione gli ulteriori elementi di anomalia indicati dal Fisco a conferma dell’indagine ricostruttiva standardizzata. “Al contrario – scrivono gli Ermellini -, risulta dalla motivazione della pronuncia impugnata che il giudice del merito ha motivato il proprio convincimento con considerazioni vaghe e di puro stile, del tutto elusive delle concrete tematiche poste dalle parti e peculiarmente dei dati fattuali sui quali l’accertamento risulta fondato ovvero sui quali sono fondate le contestazioni di parte contribuente”.

La Corte Suprema  ritiene fondate le doglianze dell’Agenzia stabilendo il rinvio della causa ad altra sezione della CTR, per nuovo esame. In particolare il giudice del rinvio dovrà concentrarsi sull’evidente dislivello evidenziato dall’Ufficio tra i redditi dichiarati dal contribuente e l’elevato tenore di vita del suo nucleo familiare.