La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14493 del 07 giugno 2013 interviene in materia di accertamento del reddito professionale riconfermando il principio in base al quale è denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il giudice di merito ometta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998).

Gli Ermellini hanno affermato, nel caso di specie, che il contribuente aveva  espressamente formulato censura in ordine alla “applicazione di compensi medi di mercato senza tenere conto della realtà economica nella quale operava”mentre nelle motivazioni della sentenza impugnata per cassazione,  i giudici di merito,  non hanno effettuato alcuna argomentazione circa la fondatezza o meno della critica concernente lo specifico aspetto della vaghezza dei criteri di determinazione numeraria del reddito non dichiarato

Per cui secondo i giudici della Suprema Corte non vie è alcun “dubbio che siffatte motivazioni del provvedimento risultino apodittiche ed insufficienti a consentire a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale, a proposito del determinante elemento fattuale della consistenza numeraria del reddito accertato.”