La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14399 del 07 giugno 2013 ha statuito un nuovo ed importante principio giuridico secondo cui la mancata acquisizione della residenza nei termini stabiliti dalla legge (diciotto mesi dall’acquisto), nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato con i benefici prima casa, non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile medesimo.

Gli Ermellini hanno evidenziato che la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto – proprio perché inerente ad un suo comportamento – della sopravvenienza di una causa di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.
La sussistenza di una causa di forza maggiore, delineata da caratteristiche di non imputabilità, inevitabilità ed imprevedibilità, dunque, esclude, di per sé, la decadenza dai benefici “prima casa”, senza che siano richiesti ulteriori adempimenti a carico del contribuente.
Nella fattispecie esaminata, i giudici hanno stabilito che il rinvenimento di reperti archeologici (cd. sorpresa archeologica), cui è seguito il provvedimento di sospensione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento acquistato da parte della Soprintendenza, costituisce una causa di forza maggiore alla quale deve essere ricollegato il mancato trasferimento della residenza.

Il riconoscimento dei benefici fiscali in tema di “prima casa”  è subordinato alla condizione che l’acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l’immobile ovvero che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.

Il mancato rispetto del trasferimento della residenza anagrafica nel Comune dove è ubicato l’immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi, determina la decadenza dai benefici riconosciuti al momento dell’acquisto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il dato anagrafico si considera prevalente rispetto alle risultanze fattuali, cosicché ai fini del mantenimento dell’agevolazione non è sufficiente adibire la casa ad abitazione principale, ma è necessario richiedere ed ottenere l’iscrizione nell’anagrafe del comune.