GIUDICE DI PACE EBOLI – Sentenza 10 giugno 2013
Equitalia – Cartella esattoriale con maggiorazioni semestrali – Annullamento
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, V C (C.F. -) proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nei confronti dell’Equitalia S s.p.a. , avverso la cartella esattoriale n. 10020120021971302 per l’importo di € 56,94 per omesso pagamento di sanzioni amministrative.
In particolare l’opponente contestava il diritto della parte ( concessionario) di agire in executivis eccependo l’omessa notifica del verbale e l’inesistenza della notifica delle cartelle, l’inapplicabilità della maggiorazione ex art.27 legge 689/81.
Non si costituiva in cancelleria l’Equitalia S s.p.a. sebbene regolarmente citata.
Si procedeva alla trattazione della causa ed, all’udienza del 19/07/2012, il Giudice ,in assenza di richieste istruttorie, assegnava la causa a sentenza.
Preliminarmente si osserva che la domanda di opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. così come proposta e/o così come qualificata da questo giudicante, è pienamente ammissibile e fondata.
In primo luogo deve riconoscersi la legittimazione attiva dell’attrice che ha l’interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva concorrente del concessionario del servizio di riscossione, – quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione – (cfr. Cassazione civile sez. Ili, 9 aprile 2001, n. 5277 Giust civ. Mass. 2001, 756, e Pretura EBOLI, 31 gennaio 1995 Foro n. 1996,1,1750).
In secondo luogo si osserva che l’attrice contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata quali l’avvenuto accoglimento del ricorso e/o la mancata o tardiva notificazione e quindi l’inefficacia della pretesa azionata .
Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all’art.615 c.p.c-
La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, (pagamento o prescrizione), o una sentenza di annullamento del verbale, deve proporre opposizione all’esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio.
Tale giudice era originariamente il pretore, poi sostituito dal Tribunale con il d.lg. n. 51 del 1998, e, infine, a seguito della entrata in vigore del d.lg. n. 507 del 1999, dal giudice di pace. (Cassazione civile sez. I,13 dicembre 2001, n. 15741 Giust. civ. Mass. 2001,2145 e Cfr. Cassazione civile sez. I, 3 agosto 2001, n. 10711 Cassazione civile sez. I, 9 marzo 2001, n. 3450 Giust. civ. Mass. 2001, 453.)
Non va sottaciuto che tale principio era già stato avvalorato anche dalle sezioni unite con un’interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell’art 27 1. n. 689 del 1981 – nel senso che il rinvio alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli art. 53 e 54 d.P.R. n. 602 del 1973 (v. Corte cost n. 29 del 1998, n. 372 del 1997, n. 239 del 1997) e non preclude la proponibilità delle opposizioni di cui agli art 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario, senza possibilità che avverso gli atti esecutivi possa essere adito il giudice amministrativo. ( Cassazione civile sez. un., 9 novembre 2000, n. 1162 Giust civ. Mass. 2000,2221 e Cassazione civile sez. un., 13 luglio 2000, n. 489).
Comunque, con l’entrata in vigore del d.lg. n. 46 del 1999 (art 29), per le entrate non tributarie, è stato sancito che “le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
(Cfr. ex plurimis Corte Costituzionale 1.12.1999 n.439,Corte costituzionale 16.6.2000 n.202; Cass. sezioni unite 6.11.2002 n.15563; Cass.civile 23.6.2005 n.13534).-
Si evidenzia, infine,che la domanda va qualificata come opposizione alla procedura di esecuzione forzata tributaria intrapresa dalla Equitalia s.p.a. con la notifica della cartella esattoriale ed è pertanto,sottratta alla giurisdizione tributaria in base all’art.2 comma 1 d.lg.31.12.1992 n.546 secondo cui: “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento …”
In terzo luogo si osserva come dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione, va affermato l’ulteriore principio che per l’opposizione ai sensi dell’art.615 c.p.c. non è previsto alcun termine di decadenza. (Cfr. Cassazione civile sez. Ili, 16 novembre 1999, n. 12685 Giust civ. Mass. 1999,2262).
Non è contestata la competenza territoriale . In ogni caso si rileva che la competenza territoriale, in applicazione dell’art.480 terzo comma c.p.c.,e dell’art.27 c.p.c. è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l’esecuzione che coincide , in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo del domicilio del debitore. Sussiste quindi la competenza territoriale del Giudice di pace adito.
Relativamente alla legittimazione passiva del concessionario , si richiama Cassazione VI Civile del 02 Febbraio 2012, n. 1532 – secondo cui l’azione del contribuente, diretta a far valere la nullità della mancata notifica degli atti presupposti, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo (cfr. altresì Cass. SS.UU. n. 16412/2007).
Ciò posto vanno esaminati i motivi di opposizione sollevati nella domanda originaria.
Nel merito, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta e comunque è pacifico tra le parti che la pretesa si riferisca a SANZIONI AMMINISTRATIVE e che il ricorrente abbia dedotto la mancata notificazione della cartella.
E’ fondata l’eccezione di illegittimità della pretesa maggiorazione ai sensi dell’art.27 legge 689/81.
A tal uopo, si rileva preliminarmente, che la contravvenzione fu elevata per violazione dell’art.7 c.d.s con sanzione ridotta di Euro 29,50 con maggiorazione di euro 13,40 per mora semestrale prevista in misura di un decimo per semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e trasmesso all’esattore così come previsto dall’art.27 comma 6 legge 689/81).
Orbene si osserva che in ipotesi di mancato pagamento della sanzione ridotta nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art.203 n.3 C.d.s. il verbale costituisce titolo esecutivo per il pagamento di una sanzione pari alla metà del massimo previsto per la violazione contestata.
Nella fattispecie seppur non in contestazione tale importo non coincide.
Relativamente alla maggiorazione applicata ai sensi dell’art.27 L. 689/81 si osserva che la S.C. con sentenza del 16.2.2007 n.3701 ha sancito per una fattispecie analoga l’inapplicabilità delle maggiorazioni semestrali del 10% rilevando che tale procedura si applichi soltanto all’ipotesi di ordinanza ingiunzione ed in caso di rigetto del ricorso proposto al Prefetto giacché in ipotesi di mancato ricorso è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale, (cfr. Cass.16.2.2007 n.3701, 22.10.2009 n.22397 e 23.9.2010 n.20084 nonché GDP Bari 18.5.2010 n.4184 e GDP Castellammare di Stabia n.2920/05 e GDP Pisciotta 26.3.2012).
Il Legislatore ha, pertanto, deciso di differenziare il caso in cui venga emessa l’ordinanza ingiunzione prefettizia per i verbali contestati innanzi al Prefetto (in cui è senz’altro applicabile la maggiorazione ex art. 27 comma 6, Legge 689/81) dal caso in cui vi sia il mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento, per il quale la sanzione prevista è soltanto quella stabilita dall’art. 203 comma 3 C.d.S. (pagamento della metà del massimo edittale più le spese) e non anche la maggiorazione ex art. 27 comma 6 della Legge 24/11/1981 n. 689.
A ciò si aggiunga che, con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, successiva alla entrata in vigore della legge 689/81, se il Legislatore avesse ritenuto di estendere l’applicabilità della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall’art. 27 comma 6 della legge 689/81 anche ai verbali di accertamento, lo avrebbe esplicitato nella formulazione dell’art. 203 C.d.S., nel quale invece non è fatta alcuna menzione della irrogabilità di tale maggiorazione.
L’illegittimità della procedura applicata fa si che un verbale possa trasformarsi da titolo esecutivo a ordinanza-ingiunzione di pagamento e comporta una illegittima duplicazione della sanzione con evidenti profili di incostituzionalità in quanto contrario agli art. 3 e 53 della Costituzione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarata la nullità della cartella impugnata per illegittima applicazione della maggiorazione ex art.27 legge 689/81.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .
In proposito si osserva che in applicazione dei principi dell’ordinamento, ed in particolare per motivi di equità, le spese per tutelare un proprio diritto a seguito dell’errore dell’ente impositore non possono essere poste a carico dell’utente. La compensazione delle spese in tale ipotesi, dovendo comunque l’utente corrispondere le spese al proprio legale , sarebbe dispendiosa al pari di un rigetto della domanda e sicuramente più onerosa del pagamento della sanzione inflitta e sarebbe in stridente contrasto quindi con la sostanziale applicazione del diritto di difesa sancito dall’art.24 della Costituzione.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di EBOLI, avv. L.V., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda – qualificata come domanda di opposizione all’esecuzione – proposta da V C (C.F. -) nei confronti della Equitalia S s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Salerno alla via (…) e di con atto di citazione ritualmente notificato, dichiarata la giurisdizione del giudice di pace adito così provvede:
1.- Accoglie l’opposizione e dichiara nullo ed inefficace il titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale n. 10020120021971302 per l’importo di € 56,94 nei confronti dell’opponente V C (C.F. -).
2.- Dichiara per l’effetto non fondato il diritto della convenuta Equitalia S s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Salerno alla via (…) di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell’opponente V C (C.F. -) per ottenere il pagamento € 56,94 di cui alla cartella esattoriale n. 10020120021971302.
3.- Condanna Equitalia S s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Salerno alla via (…) al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’opponente V C (C.F. -) e che liquida in complessivi Euro 250,00 di cui Euro 50,00 per spese, Euro 120,00 per diritti ed Euro 80,00 per onorario oltre rimborso spese generali Iva e c.p.a come per legge se dovuti e non altrimenti detraibili e con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
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