AUTORITA’ VIGILANZA LAVORI PUBBLICI – Delibera 22 maggio 2013, n. 26
Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per:
Trasmissione – l’invio, in formato digitale, all’Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
Pubblicazione – l’esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
Adempimento – la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l’irrogazione della sanzione prevista dalla legge;
Formato digitale standard aperto – il formato dei dati di tipo aperto come definito dall’art. 68, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
Amministrazioni – i soggetti individuati dall’art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012;
BDNCP – la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’art. 62-bis del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
AVCPASS – l’Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall’Autorità per la verifica ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei contratti del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
Portale trasparenza – il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l’amministrazione aggiudicatrice, l’operatore economico aggiudicatario e l’oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge n. 6 luglio 2012, n. 94) e disponibile all’indirizzo http://portaletrasparenza.avcp.it/;
PEC – la Posta elettronica certificata.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo art. 3, alla trasmissione delle informazioni all’Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei conti.
Art. 3
Informazioni oggetto di pubblicazione
1. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati all’art. 2 sono le seguenti:
Dato | Descrizione |
CIG | Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità |
Struttura proponente | Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente |
Oggetto del bando | Oggetto del lotto identificato dal CIG |
Procedura di scelta del contraente | Procedura di scelta del contraente |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Aggiudicatario | Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Importo di aggiudicazione | Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA |
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture |
Data di ultimazione lavori, servizi o fornituraImporto delle somme liquidateImporto complessivo dell’appalto al netto dell’IVA
Art. 4
Trasmissione dei dati all’Autorità
1. Gli obblighi di trasmissione all’Autorità delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come indicate all’art. 3 della presente delibera si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
2. Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all’Autorità, previsti dall”art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, all’Osservatorio dei contratti pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale trasparenza.
3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente art. 3; in fase di prima applicazione, per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.
Art. 5
Pubblicazione dei dati da parte dell’Autorità
1. L’Autorità provvede a pubblicare le informazioni indicate all’art. 3 della presente delibera sul proprio sito web attraverso il Portale trasparenza.
2. E’ disponibile sul Portale trasparenza di cui al precedente comma la funzionalità per l’esportazione in formato aperto dei dati già trasmessi all’Osservatorio e pubblicati sul sito web dell’Autorità. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire ed integrare i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all’art. 3 della presente delibera, obblighi che restano comunque a carico delle singole stazioni appaltanti.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti a:
a. trasmettere all’Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 3 in formato digitale standard aperto;
b. pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui all’art. 3 secondo la struttura definita dall’Autorità e condivisa con CiVIT.
2. L’Autorità entro il 31 maggio 2013 renderà note le specifiche tecniche per la composizione della comunicazione via PEC e per la struttura dati di cui al precedente comma 1.
3. I soggetti che avessero già effettuato trasmissioni di dati all’Autorità e/o pubblicazioni sul proprio sito web istituzionale in modalità difformi da quanto indicato dalla presente deliberazione hanno termine per adeguarsi alle presenti disposizioni entro il 15 giugno 2013.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 giugno 2013, n. 134.
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