CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 giungo 2013, n. 1450

Procedimento – Avvocati – Sanzione – Condotta ingiuriosa – Fattispecie – Sussiste

Svolgimento del processo

Dopo aver criticato in una memoria difensiva la Collega avv. M. difensore della controparte in procedimento per risanamento danni per aver quest’ultima gravemente leso il prestigio dell’avvocatura non avendo assistito il cliente nel “migliore dei modi”, l’avv. M. presentava avverso detta Collega un esposto al COA di Roma chiedendo che si procedesse nei di lei confronti per violazione del

Codice deontologico.

Ascoltate le parti il COA di Roma deliberava di archiviare il procedimento aperto nei confronti dell’avv. M. e disponeva l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’avv. M., nei cui confronti veniva formulato il seguente capo di imputazione: «A) Nella qualità di difensore della sig.ra G. C., nel giudizio da quest’ultima intrapreso nei confronti del Condominio di via (…) per ottenere il risarcimento dei danni subiti e quantificati complessivamente in Euro 45.000,00 circa, a seguito d, incidente occorsole all’interno dello stabile sito in Roma via (…);

– nella memoria difensiva, depositata ex art. 183, comma 5, c.p.c., chiedeva, senza che fosse necessario ai fini difensivi e pur essendo consapevole della eccepita inoperatività della polizza assicurativa del condominio e del diniego al risarcimento del danno manifestato dalla compagnia assicuratrice “Le Assicurazioni d’Italia, al Giudice designato per la trattazione della causa e nei confronti dell’avv. M. G. M., nominata difensore dal convenuto condominio di via (…), regolarmente costituitosi in giudizio per tutelare gli interessi del cliente di: “… verificare il comportamento dell’avv. M. e se ritenuto non conforme ai precetti deontologici informare il P.M. per l’avvio del procedimento disciplinare per avere elle, seppure rendicontata sull’esistenza di una polizza assicurativa prevedente, tra le varie, il patto di polizza c.d. gestione della lite, futilmente appesantito l’onere economico del condominio di via (…) sottoponendolo al pagamento dei suoi onorari di ammettere il seguente capitolo di prova testimoniale “vero che non eravate informati della superfluità dell’intervento dell’avv. M. G. M. poiché già prevista l’assistenza legale agli obblighi contrattuali assunti dell’Assitalia?”; eccepiva, argomentando sul punto, nella suindicata memoria difensiva, la responsabilità deontologica della difesa avversaria, lo sconcerto per l’operato dell’avv. M. G. M., la responsabilità personale di quest’ultima per una difesa ritenuta superflua, la condotta gravemente nociva per il prestigio dell’Avvocatura non avendo l’avv. M. assistito il cliente nel migliore dei modi. B) Ribadiva, nell’esposto presentato al Consiglio il 31 maggio 2005, tali negative valutazioni, aggiungendo che “l’avv. M. è venuta meno al dovere di fedeltà nel momento in cui non ha evitato al cliente ogni pregiudizio tenendo un comportamento consistente nel compimento di atti consapevolmente contrari all’interesse del proprio assistito” e che, nell’ipotesi in cui fosse ravvisabile” … solo colpa stante l’assenza di volontarietà, la stessa (ossia l’avv. M.) incorrerebbe comunque in un illecito non avendo per incompetenza informato dell’esistenza di una clausola così fondamentale importanza come la gestio litis, in violazione dell’art. 12 che prevede la necessarietà della competenza a svolgere un incarico prima dell’accettazione”.

Con tale condotta violava il divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti della Collega, sancito dall’art. 20 del Codice deontologico nonché l’obbligo di mantenere un comportamento ispirato a correttezza e lealtà nei confronti del Collega previsto dall’art. 22 del codice deontologico.

Veniva così meno ai suindicati doveri compromettendo la propria dignità professionale.

Fatti accaduti in Roma, dal dicembre 2004 al 31 maggio 2005». Il COA di Roma, ritenuto fondato il capo di imputazione, irrogava nei confronti dell’avv. M. la sanzione della censura e il Consiglio Nazionale Forense, con la decisione in epigrafe, ne rigettava l’appello. Avverso tale sentenza l’avv. M. propone ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sette motivi.

Motivazione

1. Le censure formulate in relazione alla sentenza impugnata sono: travisamento dei fatti consistente nell’aver ritenuto ingiurioso il contenuto dei rilievi deontologici che l’incolpato aveva rivolto alla collega M. (primo motivo);

– disconoscimento della facoltà della parte di azionare l’azione disciplinare in un processo (quarto motivo, dedotto in unità con il primo);

– sviamento di potere per uso inappropriato della giurisdizione domestica, per mancata valutazione delle espressioni sconvenienti utilizzate dall’avv. M. nei confronti dell’incolpato (secondo motivo);

carenza di motivazione e carenza del procedimento per erroneità in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificanti l’avvio di azione disciplinare (terzo motivo);

– carenza del procedimento per omessa audizione di testi e mancato inquadramento della controversia (quinto motivo);

– eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti in ordine all’operatività della polizza (sesto motivo);

– incostituzionalità della norma o necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata alla luce della legislazione in tema di difesa dei consumatori (settimo motivo).

2. Una lettura comparata della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione convince che le censure formulate con quest’ultimo sono la mera riproposizione delle stesse censure che innanzi al Consiglio Nazionale Forense sono state rivolte alla decisione del COA: si tratta, quindi, di un tentativo, la cui evidenza emerge dalla stessa articolazione delle argomentazioni a sostegno della critica, di ottenere un riesame del merito finalizzato a sostituire con le proprie valutazioni dei fatti quelle del CNF, chiedendo sostanzialmente che a questo si sostituisca la Corte di Cassazione.

2.1. Ma ciò non è possibile in quanto «nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa all’Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.» (Cass. S.U. n. 19705 del 2012).

Peraltro, nella fattispecie, la sentenza del CNF, impugnata con il ricorso, appare frutto di una approfondita e particolareggiata analisi della vicenda e ad ogni censura risulta essere data una appagante risposta sia sotto il profilo delta consapevole applicazione della legge, sia sotto il profilo della assoluta congruità della motivazione.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.