MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Lettera circolare 10 giugno 2013, n. 10356
Risposta ad interpello n. 16/2013 – obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza e lavoratori sospesi dall’attività lavorativa – chiarimenti.
Con risposta ad interpello n. 16/2013 questo Ministero ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare è stato evidenziato che, nell’ambito della formazione di cui all’art. 4, comma 40, L n. 92/2012 – secondo il quale “Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro (…) decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo” possono essere effettuati:
– sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’art. 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008;
– sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Non possono invece essere effettuati i corsi relativi alla formazione di cui all’art. 37 comma 4, lett. a), ossia la formazione e l’addestramento specifico da effettuare in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.
Ciò premesso va altresì evidenziato che la possibilità di svolgere la formazione in materia di salute e sicurezza nelle ipotesi indicate non mette assolutamente in discussione la necessaria pre-esistenza di tutti i presupposti perché sia legittimamente operata la sospensione dell’attività lavorativa.
La finalità della risposta ad interpello era pertanto solo quella di rimuovere un “divieto” della trattazione della materia della salute e sicurezza nell’ambito delle attività formative in esame.
Resta fermo che condotte strumentali finalizzate a richiedere l’intervento di ammortizzatori sociali per effettuare attività formative obbligatorie utilizzando risorse pubbliche andranno invece attentamente monitorate ed oggetto di comunicazione all’Autorità giudiziaria in quanto integranti fattispecie penalmente rilevanti.
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