superamento periodo comporto licenziamento illegittimo, cassazione sentenza n. 14643 del 2013,La Corte di Cassazione  con la sentenza n. 14643 del 11 giugno 2013 intervenendo in un ricorso in materia di licenziamenti ha chiarito che, qualora il dipendente superi il periodo massimo di malattia, ossia superi il periodo di comporto, il provvedimento espulsivo comminato dal datore di lavoro dovrà considerarsi illegittimo, se le ripetute assenze risultano fondate su uno stato d’ansia da mobbing.

Nello fattispecie i giudici di legittimità  hanno  precisato che non può essere considerato come legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, se tale superamento è dovuto ad una responsabilità del datore di lavoro relativamente allo stato psicofisico del prestatore.

La vicenda nasce dal licenziamento di un lavoratore per il superamento del periodo di comporto, Il lavoratore impugna il provvedimento del licenziamento inviato dalla società datore di lavoro inanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro sostenendo  che l’evento morboso sia da attribuire alla responsabilità del  datore di lavoro . Il Tribunale accoglieva la richiesta del lavoratore emetteva a suo favore i provvedimenti di cui all’art. 18 legge n. 300/1970 condannando la datrice di lavoro a pagarle € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla persona, oltre spese di causa e di CTU.

La parte soccombente ricorreva al giudizio di appello avverso la sentenza del primo giudice. La Corte di Appello in parziale riforma della sentenza appellata, ha rigettato l’appello principale in punto di illegittimità del licenziamento; ha invece accolto l’appello principale quanto alla domanda risarcitoria rigettando l’appello incidentale sul punto; ha compensato per un terzo le spese del grado e posto gli altri due terzi a carico dell’appellante P. spa.

Il datore di lavoro avverso tale pronuncia ricorre per cassazione con tre motivi,  in sintesi la società ricorrente contesta la ritenuta sussistenza del demansionamento e del mobbing lamentato dalla ricorrente sostenendo che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che la patologia accertata avesse origine nell’attività lavorativa, laddove la stessa aveva altre cause.

Il lavoratore presenta controricorso.

La Suprema Corte come anticipato nella parte iniziale del presente articolo ritiene infondato il ricorso del datore di lavoro.