Con la sentenza n. 14758 del 12 giugno 2013 la Cassazione afferma che in tema di licenziamento per scarso rendimento si concretizza tale ipotesi solo nel caso in cui sia risultata provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione dei lavoratori e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività fra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.

Per gli Ermellini in caso si concretizzi lo scarso rendimento, come precedentemente definito, la continuazione del rapporto si risolve in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.

La gravità dell’inadempimento deve essere valutata nel rispetto della regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.

Inoltre va assegnato rilievo all’intensità dell’elemento intenzionale, alle modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso e alla tipologia del rapporto medesimo.

Nel caso di specie i giudici di merito, per gli Ermellini, con motivazione congrua e priva di vizi logici, aveva  valutato i fatti nella loro interezza, rilevando che talune condotte contestate al lavoratore (danneggiamento di un telefono cellulare di proprietà dell’azienda, utilizzazione per scopi personali di un veicolo appartenente alla stessa) non avevano avuto alcuna incidenza sul rendimento; altre erano state indicate in modo talmente generico da non consentire alcun apprezzamento; le rimanenti non erano tali da integrare il requisito della gravità dell’inadempimento, tenuto conto del lasso di tempo in cui erano state realizzate (dal 2001 al 2005), delle condizioni di salute del lavoratore, affetto da epatite C, dell’assenza di intenzionalità e della regola generale di cui all’art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza.

Corretta, dunque, è stata la reintegra del lavoratore sul posto di lavoro, con pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione.