La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15061 del 17 giugno 2013 interviene in materia di tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici affermando che è ammessa dalla legge, ma solo limitatamente ai dati relativi all’esercizio corrente e purché in sede di verifica i registri su supporti magnetici risultino aggiornati e vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dal Fisco, che si era opposto all’annullamento solo parziale di alcuni avvisi di accertamento per IVA e sanzioni emessi nei confronti di un contribuente pugliese. Con i detti atti impositivi l’Ufficio aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi, la tardiva fatturazione di operazioni imponibili e l’effettuazione di liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale invece che mensile. Ebbene, in occasione di tale controversia, la Sesta Civile T ha avuto modo fornire chiarimenti in tema di regolarità fiscale della contabilità d’impresa.
Il Collegio ha osservato che l’articolo 7, comma 4 ter, del D.L. n. 357 del 1994 nella versione previgente alla riforma del 2000 (L. n. 342/2000) – applicabile alla fattispecie ratione temporis – prevedeva che “a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio (per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali) allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
Da quanto affermato dalla Cassazione ne deriva che la normativa prevede la tenuta dei registri contabili su supporti cartacei, anche se a tutti gli effetti di legge è considerata regolare anche la tenuta di essi con sistemi meccanografici in assenza di trascrizione su supporto cartaceo, ma solo limitatamente ai dati relativi all’esercizio corrente e purché in sede di controlli i registri su supporti magnetici risultino aggiornati e vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti.
Per cui secondo la Suprema Corte, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione non è irrilevante la scelta della modalità di registrazione (meccanografica o cartacea) dei dati, in quanto la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti dalla registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo (ai dati relativi all’esercizio e condizionata alla stampa immediata a richiesta), non essendo pertanto neppure necessaria alcuna espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione in relazione a dati emergenti da registri la cui tenuta, sulla base di quanto sopra esposto, non può essere considerata regolare (cfr. Cass. n. 22851/2010 e n. 22246/2011).