La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 15068 del 17 giugno 2013 ha affermato che non può essere porta in detrazione l’IVA sulle operazioni relative ai lavori di ristrutturazione di un immobile.

In particolare, gli Ermellini,  hanno confermato il principio di diritto secondo cui, in tema di IVA, ai sensi degli articoli 17 e 19 del D.P.R. n. 633 del 1972,  per cui è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, interpretati in coerenza con quanto prescritto dagli articoli 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio C.E.E. del 15 maggio 1977, n. 77/388 C.E.E. e del principio affermato dalla Corte di giustizia UE con la sentenza 13 dicembre 1989 (causa 342/87), l’esercizio del diritto di detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un’operazione soggetta all’IVA o versate in quanto dovute, e non si estende all’imposta che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura (nello stesso senso anche Cass. sentenze n. 8959/03, n. 8786/01, n. 13222/01 e n. 12756/02).

I giudici della Corte Suprema hanno accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale di confermare l’annullamento di un avviso di accertamento ai fini IVA per gli anni d’imposta dal 2002 al 2005. Con tale atto impositivo, prontamente impugnato dalla contribuente, l’Ufficio aveva contestato, fra l’altro, la detraibilità dell’imposta assolta su operazioni relative ai lavori di ristrutturazione di un immobile.

Secondo i giudici della Corte Suprema, la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno dei principi di diritto sopra esposti, “avendo ritenuto detraibile anche l’importo dell’imposta non dovuta”. Spetterà ora al giudice del rinvio riesaminare la controversia, approfondendo la questione relativa allo stato soggettivo del contribuente, per avere incolpevolmente ignorato l’irregolarità dell’operazione, “la quale potrebbe assumere rilievo – si legge nelle conclusioni della sentenza 15068/13 -, alla luce del principio di neutralità dell’imposta, che si sostanzia, per l’operatore che la ha incassata, di riversarla e nel diritto, per l’operatore che la ha pagata, di recuperarla”.