CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2013, n. 15188
Tributi – Cartella esattoriale – Mancanza della causale – Rilevanza – Sussiste
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.75/2012 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) La società ricorre per cassazione avverso la sentenza 185/35/2010 in data 13.10.2010, depositata il 27 ottobre 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 35, ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando quella di primo grado, che, pronunciando sull’originario ricorso della contribuente, avverso la cartella di pagamento ex art.54 bis del dpr n.633/1972 relativa ad IVA dell’anno 2003, lo aveva accolto dichiarando la nullità dell’atto impugnato per carenza di motivazione.
Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione .
3) La questione posta con il mezzo, sembra doversi esaminare, tenendo conto, anzitutto, del pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui in ipotesi di liquidazione di imposta, ai sensi degli artt.36 bis del dpr n.600/1973 o 54 bis del dpr n.633/1972, la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata, nonché della puntualizzazione desumibile dal principio, successivamente affermato, secondo cui “La cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria ed erroneamente il Giudice di merito afferma < l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente>, giacché nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (Cass. N.11466/2011).
4) Ciò posto e considerato che, nel caso, i Giudici di merito, hanno valutato il contenuto motivazionale della cartella e ritenuto di dovere dichiarare la nullità dell’atto, per carenza di motivazione, si ritiene che la causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione, sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale, con il rigetto, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore A.D.B..
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni e dei principi di cui alla trascritta relazione, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza;
Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanni liquidate in complessivi Euro millesettecento, di cui Euro millecinquecento per onorario ed Euro duecento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso dell’Agenzia, che condanna alla spese del giudizio in ragione di complessivi Euro millesettecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
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