La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15319 del 19 giugno 2013 intervenendo in materia di elusione fiscale ha stabilito che non è una fattispecie di elusione fiscale tipizzata l’apporto irregolare del bene nel fondo immobiliare che sconta quindi l’imposta di registro in misura proporzionale, e non fissa, ma la cui contestazione non necessita del contraddittorio preventivo con il contribuente previsto invece dall’articolo 37 bis del D.P.R. n. 600/1973.
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso presentato da alcune società contro la decisione con cui le Commissioni tributarie di merito avevano ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta loro notificato in considerazione dell’apporto di beni in fondi patrimoniali attraverso operazioni commercialmente sospette e conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.
Infatti i giudici di appello nel “respingere le impugnative delle società contribuenti in sostanziale adesione all’ impostazione dei primi giudici, i giudici di appello hanno: a) riconosciuto la competenza dell’Ufficio di Rho dell’Agenzia delle Entrate ad emettere l’avviso di liquidazione opposto; b) ritenuto la correttezza della valutazione operata dall’Agenzia, alla stregua del combinato disposto dagli artt. 20 d.p.r. 131/1986 e 13 d.lgs. 347/1990, circa l’intrinseca natura ed i reali effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione; c) conseguentemente negato l’allegata estraneità, all’atto suddetto ed alla correlativa imposizione, di P. S.G.R e la connessa contraddittorietà dell’azione fiscale; d) affermato l’inapplicabilità, alla fattispecie, della previsione di cui all’art. 37 bis, comma 4, d.p.r. 600/1973, in tema di contraddittorio preventivo in sede di contestazione di comportamenti elusivi; e) considerato correttamente definito ex art. 51, comma 2, d.p.r. 131/1986, ai fini della determinazione dell’imponibile, il valore degli immobili trasferiti; f ) reputato inapplicabile la previsione dell’art. 35, comma 10-ter, d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006, in tema di riduzione alla metà delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale; g) affermato la natura complementare, e non suppletiva, dell’ imposta richiesta e conseguentemente la legittimità della richiesta di interessi sulle maggior imposte liquidate.”
Le società ricorrenti hanno basato le loro difese lamentando il mancato espletamento del contraddittorio preventivo con le società prescritto ai sensi dell’articolo 37 bis del dpr 600/1973. Ed infatti – avevano sostenuto le contribuenti – poiché l’articolo 20 del dpr131/1986 costituisce norma antielusiva, è necessario che venga posta la preventiva audizione dei legali rappresentanti.
Diversa la conclusione a cui giunge la Suprema corte, secondo la quale l’articolo 20 dpr 131/1986 sull’apporto irregolare del bene nel fondo immobiliare, anche se ispirato a finalità genericamente antielusive, non costituisce una fattispecie di elusione fiscale tipizzata; ne consegue la non necessità del contraddittorio preventivo con il contribuente.