Classamento catastale: Motivazione dell’atto – Cassazione sentenza n. 15495 del 2013
Classamento catastale: Motivazione dell’atto – Cassazione sentenza n. 15495 del 2013
La Corte di Cassazione sez. Tributaria con l’ordinanza n. 15495 del 20 giugno 2013 ha stabilito che qualora il contribuente si oppone alla variazione del classamento delle unità immobiliare l’Amministrazione è obbligata a dare concretamente conto delle ragioni attributive della rendita e della classe, mentre al giudice tributario spetta valutare, con motivazione adeguata, l’idoneità dei dati forniti dall’Ufficio a sostenere la pretesa.
La vicenda ha visto un contribuente opporsi ad un avviso di accertamento per rettifica di classamento di un’unità immobiliare, in variazione della proposta fatta a mezzo della procedura DOCFA a seguito di lavori di ristrutturazione. I giudici di merito non hanno accolto le tesi e le motivazioni del contribuente. Pertanto l contribuente propone ricorso inanzi ai giudici di legittimità.Il contribuente ha posto a base del proprio ricorso due censure. La prima doglianza ritiene che i giudici di merito hanno erroneamente, nella sentenza impugnata, attribuito idoneità alla motivazione del provvedimento di rettifica della proposta di classamento, consistente nella semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dell’Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile. Con la seconda censura, il contribuente, ha ritenuto che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sia viziata nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale ha omesso di valutare gli elementi concreti addotti in giudizio in riferimento all’onere che compete alla parte pubblica di dare adeguatamente conto delle ragioni della rettifica della proposta fatta dal contribuente.Gli Ermellini hanno ritenuto infondata la prima doglianza che hanno ribadito l’orientamento secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita abbia avuto luogo a seguito della c.d. procedura DOCFA e in base a una stima diretta dell’Ufficio, la stima, che integra il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento, costituisce un atto conosciuto o comunque prontamente conoscibile per il contribuente, poiché posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa (cfr. Cass. n. 16824/06 e n. 5404/12). Pertanto il provvedimento di classamento e attribuzione della rendita è adeguatamente motivato anche ove espliciti i soli dati oggettivi accertati dall’Ufficio e la classe attribuita.
La Corte Suprema ha ritenuto viziata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sotto il profilo motivazionale. Per cui secondo i giudici di legittimità l’onere della prova nel contraddittorio giurisdizionale ricada sull’Ufficio gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto, salva la facoltà del contribuente di fornire la prova contraria. Pertanto nella sentenza impugnata i giudici di appello non si sono soffermarti a verificare se la categoria e la classe attribuita all’immobile – con conseguenziale fissazione della rendita – risultavano adeguatamente sostenute dai dati indicati nella motivazione dell’atto, della cui sussistenza l’Ufficio era onerato di dare prova in giudizio, nel contraddittorio con il contribuente.
La Commissione Tributaria Regionale ha invece “inammissibilmente sovvertito i termini della ripartizione dell’onus probandi”, finendo per attribuire all’Ufficio l’onere della prova contraria che spettava invece contribuente. Il giudice del merito ha quindi omesso “di rivolgere il proprio necessario apprezzamento in ordine agli elementi di fatto caratterizzanti la fattispecie processuale e cioè gli elementi fattuali propedeutici all’attribuzione della rendita e della classe accertate dall’Ufficio”. Ne è derivato l’accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della CTR Valle D’Aosta.