AAMS – Comunicato 24 aprile 2017
Comunicato per i fabbricanti gli importatori i distributori e i rivenditori di prodotti del tabacco, di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica
Di seguito ai comunicati per i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, pubblicati sul sito internet di questa Agenzia in merito alle disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, si rammenta che l’art. 28 stabilisce che:
“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 maggio 2016, salvo quanto diversamente ivi previsto.
2. E’ autorizzata fino al 20 maggio 2017 l’immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi al presente decreto:
a) prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37/CE prima del 20 maggio 2016, compresi i prodotti di cui all’articolo 12 in ragione dei tempi di stagionatura e produzione;
b) sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016;
c) prodotti da fumo a base di erbe fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 maggio 2016.
3. I prodotti del tabacco non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo il 20 maggio 2017 sono equiparati ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all’origine:
a) in considerazione dell’articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, entro il termine del 20 agosto 2016 detti prodotti possono essere trasferiti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato; entro il termine del 20 ottobre 2016 detti prodotti possono essere venduti dal depositario autorizzato alle rivendite;
b) per i soli prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, in considerazione dei tempi di stagionatura non si applicano i termini di cui alla lettera a), fermo restando il termine di cui al comma 2, alinea.” Pertanto dal 21 maggio 2017 in nessun caso sarà possibile vendere ai consumatori prodotti del tabacco, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica, prodotti da fumo a base di erbe non conformi alle prescrizioni del dlgs 6/2016.
In proposito si richiama l’attenzione sulle sanzioni di cui all’art. 25 del decreto legislativo sopra citato per le condotte in violazione delle prescrizioni stabilite.
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