AAMS – Comunicato 24 maggio 2018
Applicazioni per l’acquisizione delle dichiarazioni relative agli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, co. 6, lett. a) del Tulps dismessi
L’Agenzia comunica che, in relazione a quanto disposto dal decreto direttoriale 30 marzo 2018, n. 38169, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1050 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è già disponibile nel sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli l’applicativo per l’acquisizione delle dichiarazioni di ubicazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. dismessi e delle relative schede di gioco.
L’applicazione “Dichiarazione di Ubicazione post-dismissione” è raggiungibile dall’area dedicata già in uso per accedere al servizio telematico di presentazione e gestione delle richieste di iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 82, della legge n. 220/2010 e ss.mm.ii.,
(https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/servizio_telematico_presentazione_ries)
Si evidenzia che l’accesso a tale nuova funzionalità è consentito ai soggetti che siano iscritti o siano stati iscritti nel predetto elenco, utilizzando le medesime credenziali utente già in possesso.
Sino al 4 giugno 2018 è consentito rendere le dichiarazioni di ubicazione degli apparecchi che siano stati dismessi sino al 21 maggio 2018. Per tutti gli altri apparecchi dismessi e a regime le dichiarazioni di ubicazione dovranno essere rese entro 10 giorni dalla dismissione.
Il dichiarante è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni già presenti (corrispondenti all’ultima ubicazione censita in banca dati) e, eventualmente, aggiornarle, distintamente, per ciascun apparecchio di gioco dismesso e per la scheda di gioco ad esso associata.
Qualora gli apparecchi dismessi siano in possesso di soggetto diverso dal proprietario, l’obbligo di resa della dichiarazione di ubicazione sarà in capo al possessore.
A partire dal giorno 15 giugno p.v. ed entro i successivi 10 giorni, il possessore/non proprietario dovrà altresì dichiarare, tramite il citato applicativo, il codice fiscale del proprietario degli apparecchi dismessi. Successivamente e a regime la dichiarazione di ubicazione degli apparecchi dismessi e del codice fiscale del proprietario dovranno essere rese contestualmente.
In caso di omessa dichiarazione del codice fiscale del proprietario degli apparecchi dismessi, la responsabilità in ordine agli obblighi di smaltimento e distruzione degli apparecchi rimangono in capo al possessore.
Ferma restando la possibilità di modificare l’ubicazione degli apparecchi, le funzionalità dell’applicativo per inserire le operazioni di distruzione e di cessione all’estero o al produttore, per il quale la normativa prevede un termine di sei mesi dalla data di dismissione, saranno rese disponibili a far data dal 15 luglio p.v.
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