AAMS – Determinazione 22 novembre 2019, n. 193715

Proroga onerosa concessioni attive di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, nonché delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo – Modalità e termini versamenti anno 2020

Art. 1

Versamento delle somme annuali per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati

1. L’importo complessivo, determinato sulla base delle somme annuali previste dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 1097 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’art. 24, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, è versato, entro il 31 gennaio 2020, ovvero in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 2019 ed il 30 giugno 2020 dal concessionario e dal titolare dei punti di raccolta regolarizzati, utilizzando il modello F24 accise ed il codice tributo n. 5466.

2. Le somme annuali di cui al comma 1 non sono dovute per i diritti e per i punti di raccolta per i quali i soggetti titolari comunicano all’Agenzia, entro il decimo giorno dalla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Agenzia, gli estremi identificativi ai fini del distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.

Art. 2

Garanzie

1. Per effetto della proroga di cui all’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 1097 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’art. 24, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, le garanzie previste dalle concessioni in essere e dai disciplinari sottoscritti dai titolari dei punti di raccolta regolarizzati devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2020 e avere validità per un ulteriore anno successivo a tale scadenza, cioè il 31 dicembre 2021; le garanzie sono presentate all’Agenzia entro il termine del 31 gennaio 2020.

Art. 3

Inadempimento

1. L’omesso versamento dell’importo dovuto entro i termini indicati all’articolo 1, comma 1, o l’omessa trasmissione dell’atto di cui all’articolo 2, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, della titolarità della raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti.

2. L’Ufficio competente porrà in essere tutti gli atti necessari alla rimozione dei relativi diritti per i quali non risultino adempiuti gli obblighi previsti, al fine del conseguente distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.