AAMS – Determinazione 31 dicembre 2019, n. 242266
Modalità di presentazione e contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo nelle tabelle di commercializzazione e obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta
Art. 1
Ambito applicativo e definizioni
La presente determinazione disciplina le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo, di cui al comma 1 dell’articolo 62-quinquies del decreto legislativo n. 504 del 1995, nelle tabelle di commercializzazione nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
Ai fini della presente determinazione si intende per:
a) “Agenzia”, l’Agenzia dogane e monopoli;
b) “prodotti accessori”, le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri, funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette;
c)”confezioni miste”, le confezioni destinate alla vendita al pubblico contenenti più tipologie di prodotti accessori;
d) “soggetto obbligato”, il produttore/fornitore nazionale dei prodotti accessori o il rappresentante fiscale del produttore/fornitore estero di prodotti accessori obbligato al pagamento dell’imposta;
e) «deposito», l’impianto in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti accessori destinati ad essere forniti alle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
f) “immissione in consumo” il momento in cui i prodotti accessori sono ceduti alle rivendite;
g) «periodo di imposta», il periodo, pari ad una «quindicina», per il quale è dovuta l’imposta gravante sui prodotti accessori immessi in consumo nello stesso periodo;
h) «quindicina», i giorni dal 1 al 15 di ogni mese (prima quindicina) e i giorni dal 16 all’ultimo di ogni mese (seconda quindicina);
i) «modello F24 accise», la delega irrevocabile ad un istituto di credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dell’imposta di consumo dovuta dal soggetto obbligato.
Art. 2
Identificazione dei soggetti obbligati
Il soggetto obbligato comunica all’Agenzia le proprie generalità (denominazione ditta individuale/società, codice fiscale, partita Iva, sede legale, sede del deposito) ai fini dell’assegnazione di un codice identificativo al soggetto stesso e di un codice identificativo al deposito, nonché le generalità delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito. Il rappresentante fiscale comunica altresì le generalità del produttore/fornitore estero e trasmette copia della nomina ad esercitarne la rappresentanza fiscale.
La modifica di ciascuno degli elementi informativi forniti ai sensi del comma 1 è comunicata all’Agenzia entro 15 giorni dalla intervenuta variazione.
Art. 3
Identificazione dei prodotti accessori
I prodotti accessori sono inseriti nelle tabelle di commercializzazione di cui all’articolo 62-quinquies del decreto legislativo n. 504 del 1995, distintamente per le cartine, per le cartine arrotolate senza tabacco, per i filtri e per le confezioni miste ai fini dell’assegnazione del codice identificativo.
Prima della commercializzazione, il soggetto obbligato invia all’Agenzia una istanza di inserimento dei prodotti accessori nelle tabelle di cui al comma 1 nella quale sono indicati la tipologia di tabella in cui inserire il prodotto accessorio, la denominazione del prodotto, il numero di pezzi contenuti nella confezione destinata alla vendita al pubblico, il Paese d’origine della confezione, la ragione sociale e sede legale del produttore, del fornitore o dell’importatore stabilito nell’Unione europea.
L’istanza di cui al comma 2 è presentata utilizzando il modello allegato alla presente determinazione.
Art. 4
Obblighi contabili ed amministrativi
Il soggetto obbligato tiene un registro contabile per ogni anno finanziario, di carico, scarico e rimanenze dei prodotti accessori distintamente per cartine, per cartine arrotolate senza tabacco, per filtri e per confezioni miste.
Le registrazioni sono effettuate in riferimento a ciascuna denominazione del prodotto inserita nelle tabelle di commercializzazione di cui all’articolo 3, sulla base dei pertinenti documenti di carico dalla produzione o dai resi da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 62-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e sulla base delle fatture di acquisto e di cessione, relativi a ciascuna registrazione identificati da un numero progressivo. Il rappresentante fiscale tiene la contabilità delle immissioni in consumo sulla base dei pertinenti documenti commerciali di vendita emessi dal produttore/fornitore estero, relativi a ciascuna registrazione identificati da un numero progressivo. Il rappresentante fiscale non è abilitato alla fabbricazione, al deposito o alla spedizione dei prodotti accessori.
Le operazioni di scarico contabile diverse dalle immissioni in consumo e dalle cessioni ad altro soggetto obbligato sono preventivamente autorizzate dall’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente.
Per ogni registrazione devono essere indicati la denominazione del prodotto, il codice identificativo del prodotto accessorio, il numero di confezioni, il numero di pezzi per ciascuna confezione, il numero di pezzi totale, il numero progressivo del pertinente documento.
Il soggetto obbligato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all’Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per prodotti, dal quale risultino il codice identificativo del soggetto obbligato, il codice identificativo del deposito, la denominazione e il codice identificativo del prodotto accessorio, nonché il numero di confezioni, il numero di pezzi per ciascuna confezione, il numero di pezzi totale di prodotti accessori immessi in consumo nella quindicina. In riferimento al numero di pezzi di prodotti accessori immessi in consumo è indicata l’aliquota unitaria dell’imposta di consumo e l’importo complessivo dell’imposta dovuta per la quindicina.
Il soggetto obbligato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all’Agenzia il prospetto riepilogativo delle rivendite nei confronti delle quali sono state effettuate le immissioni in consumo nella stessa quindicina e delle relative quantità complessive distinte per prodotto.
I registri contabili, le fatture, i prospetti e la documentazione previsti dalla presente determinazione sono resi disponibili all’Agenzia ai fini della vigilanza e del controllo di cui all’articolo 7.
I registri contabili, le fatture, i prospetti e la documentazione previsti dalla presente determinazione sono custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Le modalità per la trasmissione telematica dei prospetti di cui al presente articolo saranno stabilite con provvedimento del Direttore Organizzazione e Digital Transformation e rese note sul sito internet dell’Agenzia entro il 15 gennaio 2020.
Art. 5
Versamento dell’imposta di consumo
Il soggetto obbligato corrisponde l’imposta dovuta per i prodotti accessori immessi in consumo nella prima quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.
L’ammontare complessivo dell’imposta dovuta per ciascuna quindicina risulta dal prospetto riepilogativo di cui all’articolo 4, comma 5, ed è calcolata applicando l’aliquota unitaria prevista dall’articolo 62-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al numero di pezzi totali immessi in consumo nella stessa quindicina.
Il versamento dell’imposta è eseguito mediante il Modello F24 accise. Nelle more dell’istituzione del codice tributo per il versamento mediante il Modello F24 accise, il versamento è effettuato con accredito a favore del bilancio dello Stato sul capitolo 1605 presso una Sezione di Tesoreria Provinciale il cui codice IBAN è rinvenibile sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L’attestazione rilasciata dalla banca che esegue l’ordine di accreditamento è trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all’Agenzia.
Art. 6
Indennità e interessi
In caso di ritardo nel pagamento dell’imposta si applica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l’indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza. Sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.
Art. 7
Vigilanza, controlli e sanzioni
I prodotti di cui al presente provvedimento, in quanto ricompresi tra quelli previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, soggiacciono ai poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria ed ai poteri sanzionatori previsti dal medesimo decreto legislativo.
Le irregolarità di gestione e di vendita dei prodotti di cui all’articolo 62-quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, da parte delle rivendite di generi di monopolio sono sanzionate ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
Art. 8
Disposizioni transitorie
Il soggetto obbligato invia entro il giorno 8 gennaio 2020 l’istanza di cui all’articolo 3, comma 2, indicando in particolare le scorte di prodotto presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2019.
Entro il 10 gennaio 2020, l’Agenzia rende noto sul proprio sito istituzionale le tabelle di commercializzazione dei prodotti per i quali è pervenuta l’istanza di commercializzazione, così da permetterne la vendita alle rivendite di generi di monopolio.
Al fine di consentire la vendita dei prodotti già in circolazione, le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, comunicano, entro il giorno 8 gennaio 2020, all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, le scorte di prodotto detenute alla data del 31 dicembre 2019.
Nelle more dell’adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 4, che deve intervenire non oltre il 31 gennaio 2020, l’imposta di consumo è comunque liquidata, sulla base della ordinaria documentazione contabile del soggetto obbligato, che è resa disponibile all’Agenzia per le verifiche di competenza e versata con le modalità e termini previsti dall’articolo 5.
La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, www.agenziadoganemonopoli.gov.it, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato 1
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
(omissis)
(L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio “48 ore”)
Allegato 3
MODELLO DI COMUNICAZIONE
(Testo dell’allegato)
Allegato 4
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA “COMUNICAZIONE DELLE SCORTE DI PRODOTTO DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019 DI PRODOTTI ACCESSORI AL CONSUMO DEI TABACCHI DA FUMO” DA PARTE DEI RIVENDITORI IN BASE ALLA LEGGE N. 1293 DEL 1957
Facendo seguito alla pubblicazione in data 2 gennaio 2020 sul sito internet dell’Agenzia del modello per la “comunicazione delle scorte di prodotto detenute alla data del 31 dicembre 2019 di prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo”, si forniscono alcuni chiarimenti per la compilazione della relativa comunicazione.
1) La comunicazione delle scorte deve essere indirizzata, con raccomandata a/r oppure a mezzo pec, all’Ufficio dei monopoli regionale territorialmente competente; gli indirizzi sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia dogane e monopoli.
Al fine di agevolare i rivenditori tenuti alla prescritta comunicazione, si forniscono gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare la comunicazione, ovviamente previa individuazione dell’Ufficio dei monopoli regionale in base al Comune in cui è ubicata la rivendita.
monopoli.napoli@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Campania)
monopoli.cosenza@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Calabria)
monopoli.bologna@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per l’Emilia Romagna)
monopoli.ancona@pec.adm.gov.it ( Ufficio dei monopoli per le Marche)
monopoli.milano@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Lombardia)
monopoli.torino@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per il Piemonte e la Valle d’Aosta)
monopoli.genova@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Liguria)
monopoli.bari@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Puglia, il Molise la Basilicata)
monopoli.palermo@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Sicilia)
monopoli.firenze@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Toscana)
monopoli.cagliari@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Sardegna)
monopoli.perugia@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per l’Umbria)
monopoli.venezia@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige)
monopoli.trieste@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per il Friuli Venezia Giulia)
2) Quanto alla colonna “numero di pezzi per confezione” dovranno essere inseriti il quantitativo di pezzi presenti all’interno di ogni singola confezione.
3) Quanto alla colonna “numero di confezioni” si dovrà indicare il numero complessivo di confezioni (cosiddetti pacchetti che vengono venduti al pubblico).
4) Nel caso in cui le righe della tabella dovessero risultare insufficienti, il rivenditore potrà allegare un foglio aggiuntivo che riporti i medesimi dati e informazioni richiesti nella tabella e che indichi il numero della rivendita, comune e firma del dichiarante.
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