La Cassazione con sentenza n. 12942 del 24 maggio 2013 ha ribadito che nel calcolo della superficie utile per stabilire se un’abitazione sia di lusso, deve computarsi quella relativa ai vani interni all’abitazione, anche se privi di abitabilità.
La vicenda ha riguardato due contribuenti che hanno ricevuto l’avviso di liquidazione e la relativa cartella di pagamento per il recupero a tassazione delle imposte ordinarie di registro, ipotecarie e catastali, dell’immobile registrato con i benefici dell’agevolazione “prima casa” avente, tuttavia, le caratteristiche di una abitazione di lusso. Alla base degli avvisi di liquidazione emessi all’alienazione dell’immobile era la modifica della natura di “lusso” dell’abitazione.
I contribuenti adivano alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva il ricorso. L’Agenzia ricorreva inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la sentenza di primo grado accogliendo le doglianze dell’Agenzia. Il giudice adito sulla questione aveva accertato, infatti, che la superficie utile complessiva dell’immobile era superiore ai 240 mq. e non aveva considerato rilevante il fatto che la destinazione dei vani del piano interrato fosse solo accessoria, come contestato dai proprietari.
I contribuenti ricorrevano in Cassazione avverso la decisione dei giudici di merito affidato a due motivi di diritto.
Con il primo motivo, in particolare, veniva contesto che la superficie complessiva coperta dell’immobile fosse stata considerata interamente ai fini dell’inquadramento dello stesso nella categoria “di lusso”., mentre per i ricorrenti nel relativo computo andava ricompresa solo l’area abitabile, con esclusione, quindi, oltre che dei locali espressamente indicati dall’articolo 6 del Dm 2 agosto 1969, anche di tutti quelli non abitabili in ragione delle loro caratteristiche oggettive.
Nel secondo motivo si eccepiva che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non si fosse pronunciata sulla reale condizione dei locali controversi, ritenuto fatto decisivo ai fini del giudizio.
I Giudici Ermellini dopo aver ritenuto la non pertinenza del secondo motivo di diritto prospettato dai ricorrenti passano ad esaminare la questione di diritto come invocata nel primo motivo.
I giudici di legittimità preliminarmente premettono che “l’art. 6 DM 2 agosto 1969 … include, tra altri tipi di abitazioni di lusso, le unità immobiliari <aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq. (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine>, riconnettendo la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo della superficie dell’immobile, con esclusione, solo, dei predetti ambienti”.
Per cui, “la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 23591 del 2012; n. 10807 del 2012; n. 22279 del 2011) si è, di recente, ormai, attestata nel senso di ritenere che, nel calcolo della superficie utile per stabilire se un’abitazione sia di lusso, debba computarsi quella relativa ai vani interni all’abitazione, ancorché privi dell’abitabilità (in questo caso, da intendersi come conformità alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell’abitabilità – oggi agibilità – ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)”.
La Corte suprema spiega i motivi posti alla base del principio di diritto enunciato, ossia:
a) la circostanza che i vani interni siano computabili solo se abitabili è un “requisito … non richiamato dal D.M. 2 agosto 1969;
b) quel che rileva unicamente ai fini del computo della superficie utile è l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana;
c) non è possibile alcuna interpretazione che ampli la sfera operativa della disposizione, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere, in materia fiscale, non sono passibili di interpretazione analogica”.