La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 4951 del 17 gennaio 2017 intervenendo in tema di fare uso di una scrittura privata relativa ad una richiesta di inserzione sul Registro Italiano Internet con firma falsa del notaio ha affermato, partendo dai capi di imputazione inerenti a tentata truffa ed uso di atto falso, che il D.Lgs. 7/2016 ha abrogato il reato di falso in scrittura privata di cui all’art. 485 cod. pen. e inoltre ha cancellato il secondo comma dell’art. 489 cod. pen. che così recitava “Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”, con la conseguenza che il testo vigente della norma di cui all’art. 489 cod. pen. è rimasto il seguente:“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”.
Pertanto i giudici di legittimità hanno preso atto che la falsificazione e/o l’utilizzo di una “scrittura privata” falsa non è più previsto dalla legge come reato come da interpretazione del D.Lgs. n. 7 del 2016 che ha disposto in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.
La vicenda ha visto protagonista un imprenditrice a cui veniva contestato, in concorso con altri, di avere utilizzato una scrittura privata con firma falsa (di un notaio) al fine di ottenere il saldo di una fattura di poco meno di 1.000 euro. L’imprenditrice condannata nei giudizi di merito impugna la decisione della Corte di Appello proponendo ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini precisano che l’uso di una scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come reato ed a conforto della loro tesi inerente alla depenalizzazione di tale comportamento la sentenza in esame fa queste considerazioni:
- mentre il secondo comma dell’art. 489 cod. pen. faceva espresso richiamo alle “scritture private” il testo normativo oggi vigente fa un più generico riferimento all’“atto falso”.
- nel concetto più generico di “atto falso” non possono più essere ricomprese le “scritture private”, sia per espressa eliminazione della parte della norma che le riguardava, sia per il fatto che la norma stessa prevede un trattamento sanzionatorio (“soggiace alle pene stabilite dagli articoli precedenti ridotte di un terzo”) che è venuto meno attraverso l’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. così facendo perdere il parametro normativo di riferimento;
- sarebbe illogico (se non addirittura incostituzionale) che il Legislatore abbia stabilito che non è più reato falsificare una scrittura privata mentre continuerebbe a esserlo la condotta – indubbiamente grave – del fare uso della scrittura falsa;
- mentre nel testo ante riforma dell’art. 489 cod. pen. il Legislatore aveva richiesto per la punibilità dell’uso delle scrittura privata falsa un elemento ulteriore (il dolo specifico: “al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”) – attualmente l’uso della scrittura privata falsa sarebbe punibile a mero titolo di “dolo generico”, il che aumenterebbe le ipotesi di punibilità per il caso di uso di tale scrittura.
Per cui, secondo, i giudici del palazzaccio “l’unica lettura possibile e costituzionalmente orientata del contesto normativo sopra descritto nel quale il Legislatore aveva in origine ben differenziato l’ipotesi specifica dell’uso della ‘scrittura privata’ falsa rispetto a quella più generica dell’uso di un ‘atto falso’ ed ha, con l’intervento operato con il D.Lgs. 7/2016, addirittura eliminato ogni riferimento alla ‘scrittura privata’ è quella di ritenere che anche l’uso di scrittura privata falsa oggi non è più previsto dalla legge come reato.”
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