La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27683 depositata il 11 dicembre 2013 intervenendo in tema di omissioni di fatturazione ha statuito escludendo che , in caso di sotto o sovrafatturazione, possa essere negata, in virtù del principio di elusione fiscale, la detrazione dell’Iva al soggetto che ha compiuto l’operazione e che ha versato al cedente, a titolo di rivalsa, il relativo importo.
La vicenda ha riguardato una cooperativa che in seguito ad una verifica fiscale presso la sede della stessa e che a seguito di tale controllo veniva contestata alla cooperativa nel PVC la omessa fatturazione di operazioni imponibili atti relative a cessione di bestiame, la omessa regolarizzazione mediante autofatturazione, in violazione dell’art. 41 co 6 Dpr n. 633/72, di operazioni imponibili passive relative a prestazioni di servizio ricevute in esecuzione di contratti di soccida dissimulanti in realtà contratti di appalto, la presentazione della dichiarazione IVA contenente dati inesatti in violazione dell’art. 28 Dpr n. 633/72, la indebita detrazione di IVA relativa a varie fatture emesse con riferimento alla cessione di prodotti ai quali era stato attribuito un valore superiore a quello di mercato (soprafatturazione).
A seguito del PVC l’Amministrzione Finanziaria emetteva e notificava avviso di rettifica per il recupero dell’imposta evasa e per le relative sanzioni. La contribuente impugnò tale atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze della ricorrente. Il Fisco avverso la decisione dei giudici di prime cure proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, però, confermava la sentenza impugnata.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure, l’amministrazione finanziaria, proponeva ricorso, basato su sei motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondati i motivi dell’Amministrazione e riconfermato quanto affermato in merito di abuso del diritto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude dalla nozione di abuso del diritto in materia tributaria le ipotesi di condotte illecite fraudolente od anche soltanto simulatorie, iscrivendo invece il fenomeno nell’ambito delle sole condotte lecite (idest: non violative di prescrizioni normative) e non occulte (essendo realmente diretta la volontà dei contraenti “abusivi” alla produzione degli effetti giuridici previsti dalla legge), che consentono di perseguire legalmente il risultato finale previsto, attraverso ad esempio l’uso indiretto del negozio od il collegamento negoziale od anche eventuali deroghe negoziali allo schema tipico dei contratti o commistioni tra discipline negoziali differenti (che collocano il rapporto nella sfera dei negozi atipici o misti rimessi all’esercizio della autonomia privata) od ancora il frazionamento in autonomi contratti di prestazioni unitariamente riconducibili ad un medesimo schema negoziale tipico, ed inoltre ravvisando il connotato della abusività della condotta nel risultato finale -da valutarsi secondo un criterio oggettivo- elusivo della imposizione fiscale, ottenuto all’esito dell’operazione negoziale, risultato che viene raggiunto dalle parti evitando che la operazione economica venga ad integrare il fatto giuridicamente rilevante che la norma impositiva assume a presupposto d’imposta.
Inoltre i giudici del Palazzaccio hanno spiegato che “non può sussistere, in tale fase, alcuna elusione o evasione fiscale” qualora i beni e i servizi siano forniti ad un prezzo artificialmente basso o elevato fra parti che godono entrambe interamente del diritto alla detrazione dell’Iva.