La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) con la sentenza del 27 febbraio 2008 con cui si è pronunciato sul ricorso n. 21861/03 ha statuito che l’ordine di demolizione per un abuso edilizio costituisce una sanzione penale.

Nella sentenza in commento la CEDU ha affermato al paragrafo 60 che “Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la misura di demolizione può essere considerata come una “pena” ai fini della Convenzione.”

La vicenda ha avuto come protagonista un cittadino belga, il quale aveva ricevuto in eredità una residenza per la villeggiatura (costruita dai genitori all’inzio degli anni ’60). Nel mese di febbraio 1994 veniva redatto da un agente di polizia una relazione da cui si riteneva che la casa di villeggiatura era stata costruita senza permesso di progettazione e che si trovava in un’area boschiva in cui tale autorizzazione non poteva essere rilasciata. Inoltre dal rapporto risultava che l’esterno e il tetto della casa erano stati ristrutturati.

Con lettera del 19 giugno 1995 l’ispettore di pianificazione chiedeva al pubblico ministero che il sito venisse ripristinato nella sua condizione originale (ordine di demolizione). La cittadina belga proponeva ricorso alle autorità giudiziarie. La Corte d’appello emetteva la sentenza con cui ordinava alla ricorrente di ripristinare la sua condizione precedente e di demolire l’edificio entro un anno dalla pronuncia della sentenza.

La ricorrente proponeva ricorso in Cassazione avverso l’ordine di demolizione, i cui giudici respinsero le doglianze della ricorrente. In particolare La Corte di Cassazione ha risposto che il ripristino del sito alla sua condizione originaria non costituisce una sanzione, ma una misura civile.

Avverso la sentenza della Corte Suprema la cittadina belga proponeva ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con cui lamentava la violazione dell’articolo 6 della convenzione. Il governo Belga ha affermato che non vi era alcuna disposizione di cui all’articolo 21 -ter del codice di procedura penale per la “misura di riparazione”, che era di natura strettamente civile e non dipendeva l’esito di un procedimento penale nel caso in cui il ragionevole è stato superato il tempo.

La Corte ricorda che il concetto di “accusa penale” ai sensi dell’articolo 6, è  autonomo. Nei precedenti giurisprudenziali, la Corte ha stabilito che ci sono tre criteri da prendere in considerazione quando si decide se una persona è stata “accusata di un reato” ai sensi dell’articolo 6. Questi sono la classificazione del reato secondo il diritto nazionale, la natura del reato, e il grado di severità della pena che la persona interessata rischiato di incorrere (vedi, tra le altre autorità, AP, MP e TP c. Svizzera, 29 agosto 1997, § 39, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-V).

Pertanto “Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la misura di demolizione può essere considerata come una “pena” ai fini della Convenzione.”