Con la sentenza dell’11 dicembre 2025, depositata l’8 gennaio 2026, la Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo interviene nuovamente sul delicato equilibrio tra poteri di accertamento tributario e tutela dei diritti fondamentali del contribuente, censurando l’ordinamento italiano per violazione dell’art. 8 CEDU.
La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Strasburgo, che riconosce come le attività di indagine fiscale costituiscano una forma di ingerenza nella vita privata del soggetto inciso, richiedendo pertanto il rispetto di rigorosi requisiti di legalità, necessità e proporzionalità.
Il caso offre lo spunto per una riflessione di sistema sul modello italiano di accertamento fiscale, il quale – pur orientato all’efficienza del contrasto all’evasione – risulta strutturalmente carente sotto il profilo delle garanzie procedurali minime richieste dalla Convenzione.
I fatti di causa e l’oggetto del sindacato convenzionale
I ricorsi sottoposti all’esame della Corte avevano ad oggetto l’accesso indiscriminato ai dati bancari dei contribuenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, effettuato in forza delle disposizioni del diritto interno che attribuiscono all’Agenzia delle Entrate poteri particolarmente estesi di acquisizione di informazioni finanziarie.
I ricorrenti lamentavano che tali poteri:
fossero esercitati in assenza di un previo controllo giurisdizionale;
non fossero subordinati a specifici presupposti sostanziali;
non fossero accompagnati da rimedi effettivi ex post idonei a sindacare la legittimità e proporzionalità dell’ingerenza.
La Corte è stata dunque chiamata a valutare se il sistema normativo italiano assicurasse un “adeguato livello di protezione contro l’arbitrio”, come richiesto dall’art. 8 CEDU.
L’inquadramento convenzionale: i dati bancari come espressione della vita privata
I giudici della CEDU hanno ribadito il principio secondo cui:
” La Corte ha già affermato che le informazioni che le autorità fiscali ottengono da documenti bancari costituiscono indubbiamente dati personali riguardanti una persona, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni sensibili (cfr. GSB c. Svizzera , n. 28601/11 , § 93, 22 dicembre 2015). Inoltre, tali informazioni possono anche riguardare rapporti professionali e non vi è alcuna ragione di principio che giustifichi l’esclusione di attività di natura professionale o imprenditoriale dalla nozione di “vita privata” (cfr., nel contesto dell’ottenimento e della copia di dati bancari, MN e altri c. San Marino , n. 28005/12 , § 51, 7 luglio 2015, e Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portogallo , n. 69436/10 , § 43, 1 dicembre 2015). La Corte ha inoltre stabilito che i dettagli del reddito imponibile guadagnato e non guadagnato, nonché del patrimonio netto imponibile, riguardano la “vita privata” degli individui in questione ( vedi Samoylova c. Russia , n. 49108/11 , § 62, 14 dicembre 2021, e i casi ivi citati), e che dati quali il nome e l’indirizzo di residenza di un contribuente, elaborati e pubblicati dall’Amministrazione fiscale in relazione al fatto che egli o ella non ha adempiuto ai propri obblighi di pagamento delle imposte, riguardano chiaramente informazioni sulla “vita privata”, nonostante il fatto che, ai sensi del diritto interno, i dati siano stati classificati come informazioni di interesse pubblico (vedi LB c. Ungheria [GC], n. 36345/16 , § 104, 9 marzo 2023).
(…) Inoltre, la Corte ha già ritenuto che la consultazione del conto bancario di un individuo costituisce un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata (vedere, nel contesto della consultazione dei dati bancari di un avvocato, Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova , citata sopra, § 44, e Sommer c. Germania , n. 73607/13 , § 48, 27 aprile 2017). “
Un primo profilo di rilievo della decisione concerne la qualificazione dei dati bancari. La Corte ribadisce che le informazioni finanziarie di un individuo – incluse le movimentazioni di conto corrente – rientrano pienamente nella nozione di “vita privata” tutelata dall’art. 8 CEDU.
Tale affermazione si fonda sull’assunto che:
i dati economici consentono di ricostruire abitudini di vita, relazioni personali e scelte individuali;
la loro acquisizione da parte dello Stato determina una compressione significativa della sfera di autodeterminazione del soggetto.
Ne discende che ogni accesso a tali informazioni costituisce un’ingerenza convenzionalmente rilevante, la quale può dirsi legittima solo se:
prevista dalla legge;
persegua uno scopo legittimo (nel caso di specie, la tutela dell’interesse fiscale);
sia necessaria e proporzionata in una società democratica.
La “legalità” dell’ingerenza e il problema della discrezionalità amministrativa
Pur riconoscendo che l’ingerenza fosse formalmente prevista dalla legge, la Corte censura il deficit qualitativo della base normativa, osservando come il diritto italiano attribuisca all’Amministrazione finanziaria un potere sostanzialmente illimitato di accesso ai dati bancari.
In particolare, la disciplina interna:
non individua criteri oggettivi per delimitare l’ambito dell’accesso;
non impone una motivazione rafforzata in ordine alla necessità della misura;
non distingue tra controlli esplorativi e controlli mirati.
Secondo la Corte, una normativa che si limiti a conferire poteri ampi senza regole procedurali di contenimento non soddisfa il requisito di “legalità” in senso convenzionale, poiché non è idonea a prevenire il rischio di arbitrarietà.
Infatti i giudici della Corte EDU hanno riaffermato i principi secondo cui:
“ La Corte rileva innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 51 § 2 (7) del decreto n. 633/1972 (vedere paragrafo 7 sopra) e dell’articolo 32 § 1 (7) del decreto n. 600/1973 (vedere paragrafo 9 sopra), l’accesso ai dati bancari di un contribuente può essere autorizzato al fine di svolgere funzioni dell’ufficio tributario che, come definite nell’articolo 51 § 1 del decreto n. 633/1972 (vedere paragrafo 7 sopra), riguardano la verifica del rispetto degli obblighi fiscali dei contribuenti.
(..) A parere della Corte, le condizioni indicate nelle suddette disposizioni legislative, considerate singolarmente, non sono sufficienti a delimitare l’ambito di discrezionalità conferito alle autorità nazionali. In particolare, il mero riferimento alla necessità di valutare l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti conferisce un potere discrezionale illimitato agli uffici tributari, in quanto dispongono di un potere non regolamentato per valutare l’attuazione delle misure contestate e per definire l’ambito delle informazioni da richiedere, che, per definizione, è molto ampio (cfr. paragrafo 65 supra). “
L’assenza di garanzie procedurali: controllo ex ante ed ex post
Il fulcro della decisione risiede nella constatazione dell’insufficienza delle garanzie procedurali.
La Corte sottolinea come il sistema italiano difetti sotto un duplice profilo:
a) Assenza di controllo preventivo
Non è previsto alcun vaglio preventivo da parte di un’autorità indipendente o di un giudice, volto a verificare la legittimità e proporzionalità dell’accesso ai dati bancari prima della sua esecuzione.
b) Inadeguatezza del controllo successivo
I rimedi giurisdizionali esperibili dal contribuente risultano:
tardivi;
indiretti;
incapaci di rimuovere efficacemente l’ingerenza già consumata.
Secondo la Corte, il solo sindacato incidentale in sede contenziosa tributaria non è sufficiente a soddisfare il requisito di “controllo effettivo” richiesto dall’art. 8 CEDU.
Continuità giurisprudenziale e rafforzamento della tutela
La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato della Corte di Strasburgo, che già in precedenti decisioni aveva esteso la tutela dell’art. 8:
ai locali aziendali e professionali;
alle attività economiche organizzate;
alle verifiche fiscali invasive.
La pronuncia del 2025 rafforza tale indirizzo, chiarendo che l’efficienza dell’azione amministrativa non può mai giustificare l’assenza di garanzie, neppure in un settore – come quello tributario – tradizionalmente caratterizzato da ampi poteri pubblici.
Implicazioni sistemiche per l’ordinamento italiano
La condanna dell’Italia impone una riflessione profonda sul modello di accertamento fiscale vigente. In prospettiva convenzionalmente orientata, risultano ormai imprescindibili:
una tipizzazione legislativa dei presupposti per l’accesso ai dati bancari;
l’introduzione di meccanismi di autorizzazione preventiva;
il rafforzamento dei rimedi giurisdizionali effettivi e tempestivi.
In mancanza di tali interventi, il sistema italiano rischia di permanere in una condizione di incompatibilità strutturale con la CEDU, esponendo lo Stato a ulteriori condanne e compromettendo la legittimazione democratica dell’azione fiscale.
Conclusioni
La sentenza dell’11 dicembre 2025 segna un passaggio decisivo nel processo di convenzionalizzazione del diritto tributario. Essa afferma, con chiarezza, che il contrasto all’evasione fiscale non può realizzarsi a scapito dei diritti fondamentali, e che l’Amministrazione finanziaria deve operare entro confini procedurali rigorosi e controllabili.
Il messaggio della Corte è inequivoco: la fiscalità non è una zona franca rispetto ai diritti umani. Spetta ora al legislatore e alla giurisprudenza interna raccogliere tale monito, traducendolo in riforme normative e interpretazioni conformi ai principi convenzionali.
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