Accertamento con adesione: momento di perfezionamento - Cassazione sentenza n. 22510 del 2013La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22510 depositata il 02 ottobre 2013 intervenendo in materia di pagamenti rateizzati ha statuito che ai fini del mantenimento del beneficio del pagamento dilazionato la prova del pagamento della prima rata e della prestazione della garanzia per i versamenti successivi va prodotta  all’Amministrazione Finanziariao entro la scadenza della seconda rata. Pertanto l’accertamento con adesione con pagamento dilazionato dell’IRPEF si perfezioni solo se la prova del pagamento della prima rata, e della stipula della garanzia fidejussoria, giungono all’Uffico prima che scada la seconda rata. (si rileva che il predetto obbligo di prestazione della garanzia è stato totalmente soppresso con il d.l. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011)

La vicenda ha avuto origine da un accertamento notifica ad un contribuente, il quale, ricevuto l’atto usufruisce dell’istituto dell’accertamento con adesione. L’Agenzia, dopo che il contribuente ha pagato tutte le rate, con proprio provvedimento comunica la decadenza dell’accertamento con adesione. Le motivazioni addotte riguardano il mancato rispetto del’obbligo di produrre una garanzia fideiussoria.

Il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria che sia in sede provinciale che regionale accogliendo le doglianze del contribuente annullava il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per i giudici della CTR, infatti, l’atto era stato sottoscritto il 6 marzo 2002 ed erano state versate entro i termini di legge le otto rate previste, senza che potesse considerarsi ostativo al perfezionamento del procedimento il fatto che la garanzia fideiussoria fosse stata ottenuta in data 29 aprile 2002, anteriormente alla scadenza delle rate successive alla prima, regolarmente pagata.

L’Amministrazione ricorre avverso la decisione dei giudici de quo alla Corte Suprema per la sua cassazione basando il ricorso su tre motivi di censura.

Gli Ermellini accolgono il ricorso nei limiti e nei sensi che preciseranno nelle motivazioni.

Infatti nelle motivazioni, i giugici di legittimità, della sentenza evidenziano come “debba ritenersi che nell’ambito dell’accertamento con adesione, e relativo parametro rateale, l’obbligo di depositare nell’ufficio dell’Amministrazione Finanziaria la quietanza di pagamento della prima rata e la documentazione comprovante il rilascio della garanzia entro il termine di dieci giorni ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DLgs n. 218/1997 applicabile ratione temporis non sia stabilito a pena di invalidità della procedura.”

Pertanto i giudici del Palazzaccio giungono alla decisione in commento sia evidenziando l’assenza nella norma di una tale sanzione sia perchè quel che rileva – ai fini del perfezionamento della definizione e, quindi, del mantenimento del beneficio del pagamento dilazionato – è esclusivamente il fatto che l’Ufficio, per ragioni di certezza giuridica derivanti dalla riscossione delle somme dovute, abbia in tempo utile la prova del pagamento della prima rata e della prestazione della garanzia per i versamenti successivi.

Per questo motivo occorre, obbligatoriamente, che i suddetti atti siano depositati presso l’Agenzia delle Entrate prima del termine della scadenza per il versamento della seconda rata.