
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14089 depositata il 7 giugno 2017 intervenendo in tema di accertamenti relativi alle movimentazioni bancarie eseguiti nei confronti di una società ha affermato che l’Amministrazione finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dal dpr 600/1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, purché provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale dei soci siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società ed inoltre l’amministrazione deve tenere conto delle componenti negative di reddito purché siano emerse dagli accertamenti compiuti o indicate dal contribuente, deve dimostrare l’esistenza di tali spese quanto meno attraverso presunzioni, di modo che in difetto di prova l’abbattimento dei ricavi in ragione di costi non dimostrati non può essere operato presuntivamente d’ufficio.
La vicenda ha riguardato una società in liquidazione nei cui confronti era stato eseguito un controllo fiscale esteso anche ai conti correnti dei soci. A seguito di tale verifica veniva notificato un avviso di accertamento recuperando a tassazione i maggiori ricavi non contabilizzati, ed altri tre avvisi di accertamento nei confronti di ciascuno dei due soci. La società ed i socie avverso gli atti impositivi proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici dopo averli riuniti e furono parzialmente accolti. Avverso la decisione dei giudici di prime cure fu presentato ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che rigettò l’appello proposto dai contribuenti ed accogliendo quello incidentale dell’ufficio finanziario, confermava in toto gli avvisi di accertamento impugnati. In particolare i giudici di appello avevano ritenuto che i contribuenti non avevano fornito prove adeguate per superare la presunzione di maggiori ricavi dei versamenti effettuati sui rapporti bancari.
I contribuente , avverso la decisione di secondo grado, proponevano ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini accolgono solo il terzo e quarto motivo del ricorso. I giudici di legittimità evidenziano come “in tema di accertamenti bancari, l’art. 32, comma 1, n. 1 e 7 d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di imposte dirette) e l’art. 51, secondo comma, numeri 2 e 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in materia di IVA) …. trovano applicazione unicamente ai conti intestati o cointestati al contribuente, e non con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l’intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti (cfr., ex multis, Cass. n. 11145 del 2011)”
Inoltre i giudici del palazzaccio affermano che “con riguardo alle società di persone – com’è la ricorrente -, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, nel caso di accertamento concernente una società di tale tipo, l’ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalle sopra citate disposizioni, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci. Ma nei precedenti sull’argomento ciò è ritenuto vero solo purché l’amministrazione provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale dei soci siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società (v. tra le altre Cass. n. 17243 del 2003, n. 11145 del 2011, cit.).
Nel caso esaminato, si rileva che l’utilizzo dei conti correnti per attività riconducibili alla società è ammessa dagli stessi ricorrenti. Ma non per tutti i conti e per tutte le somme transitate sugli stessi. E’ allora sbagliato, in primis nell’accertamento e poi nella sentenza di appello impugnata, estendere la riconducibilità alla società verificata dei movimenti bancari rilevati nei predetti conti correnti per somme alla medesima non spettanti, avendo del tutto omesso i giudici di appello di esternare le ragioni e gli elementi presuntivi che li avevano indotti a ritenere che le movimentazioni su tali conti correnti fossero riconducibili alla società verificata.
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