Con la sentenza n. 2053/24/16 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana intervenendo in una controversia instaurata dal contribuente che aveva ritenuto nullo l’atto impositivo emesso dall’Amministrazione finanziaria ha statuito l’illegittimo dell’accertamento basato sugli Studi di Settore qualora vengano disattese le osservazioni del contribuente, limitandosi a evidenziare l’incongruenza tra quanto dichiarato e quanto risultava dagli indici di coerenze.
La vicenda ha riguardato una società a cui venivano contestati maggiori ricavi, con conseguenza recupero di IVA, IRAP e IRPEF. L’atto impositivo scaturiva dallo scostamento tra quanto dichiarato e due indici di coerenze: ricavi e valore aggiunto per addetto dello studio di settore.
Avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia il contribuente, come già scritto, proponeva ricorso lamentando come l’avviso dell’Ufficio non tenesse in alcuna considerazione le osservazione del contribuente effettuate in sede di contradditorio, con le quali si mostrava la reale situazione della società.
Il ricorso del contribuente è stato accolto dalla CTP di Firenze. Contro tale decisione proponeva ricorso l’Ufficio, lamentando le incongruenze dei citati indici e il consistente aumento delle rimanenze negli anni 2004 -2008. Il ricorso dell’Ufficio non ha trovato accoglimento. La CTR Toscana ha infatti evidenziato la nullità degli avvisi di accertamento la cui motivazione sia fondata solo sullo scostamento rilevato tra il reddito dichiarato e quello accertato mediante gli studi di settore.
Secondo il giudice tributario, nei casi di accertamenti standardizzati fondati su studi di settore, l’amministrazione deve integrare la motivazione degli atti impositivi dimostrando, in concreto, l’applicabilità dello standard prescelto ed esplicando, altresì, le motivazioni che hanno indotto l’Ufficio a disattendere le argomentazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale.
Nel caso oggetto della pronuncia, in particolare, l’Ufficio non aveva tenuto in considerazione che il contribuente, esercente l’attività di commerciante, in sede di contraddittorio aveva giustificato lo scostamento mediante circostanze di fatto tutte facilmente verificabili dall’Ufficio.