La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11633 del 15 maggio 2013 2013 è intervenuta, accogliendo il ricorso promosso dalla Agenzia delle Entrate contro la Commissione tributaria regionale del Piemonte, sulla controversia che ha visto contrapposto all’Agenzia un contribuente sottoposta ad accertamento da studi di settore. Gli Ermellini hanno statuito che in caso di esito negativo del contraddittorio o in caso di rifiuto di transazione con l’Agenzia delle Entrate risulta essere legittimo l’accertamento basato sullo scostamento dallo studio di settore.
La vicenda ha avuto inizio dalla notifica di accertamento a carico del contribuente ricorrente, il quale non aveva voluto aderire ad una riduzione del reddito accertato e ad una transazione fiscale ma richiedeva di procedere secondo una normale attività di accertamento ritenendo che lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello dedotto in base ai criteri degli studi di settore costituisce una presunzione semplice senza requisiti di gravità. I giudici di prime cure avevano accolto tale tesi affermando che lo scostamento dagli studi di settore risultava insufficiente all’accertamento in mancanza di altri riscontri.
I Giudici di legittimità è però giunto a conclusioni diverse motivandole con il fatto che il contraddittorio aveva dato esito negativo per il rifiuto del contribuente di ridurre il reddito.
La Cassazione ha motivato la decisione spiegando che il giudice piemontese non ha tenuto conto del fatto che il contraddittorio endoprocedimentale pur da egli stesso ritenuto di «enorme rilevanza» nella fattispecie non aveva dato esito positivo a causa del rifiuto del contribuente di accettare una proposta di riduzione avanzata dall’Ufficio (con richiesta, anzi, di procedere con metodo ordinario), senza tuttavia, almeno stando a quanto risulta dalla sentenza, che la stessa contribuente avesse fornito, in quella sede, specifiche prove della inapplicabilità dei parametri al caso concreto.
In base alla violazione dell’art. 3, comma 181 della Legge istitutiva n. 549/1995 che stabilisce i principi basilari degli studi di settore la Cassazione ha dichiarato legittimo l’accertamento attribuendo al contribuente l’onere della prova circa un reddito inferiore percepito rispetto a quello risultante dai parametri. In base alla sentenza n. 26635/2009 la Cassazione aveva stabilito che la procedura di accertamento mediante studi di settore costituiva presunzione semplice la cui gravità non era data dalla differenza del reddito dichiarato rispetto ai parametri ma dal mancato contraddittorio, necessario per legge, con il contribuente.
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