Accertamento basato sull’antieconomicità: illegittimo se il contribuente giustifica i bassi risultati – Cassazione sentenza n. 23795 del 2016

È illegittimo l’accertamento dell’Ufficio basato sull’antieconomicità dell’attività quando l’impresa giustifica i bassi risultati conseguiti. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23795 del 23 novembre 2016. I giudici di legittimità evidenziano l’importanza e l’insindacabilità, nei limiti della liceità, delle scelte dell’imprenditore, e ribadiscono che la stima della redditività dell’impresa è affidata alla comparazione di più indici.

La vicenda ha riguardato una società contribuente, esercente commercio di calzature tramite negozi propri, a cui veniva notificato un avviso di accertamento con cui veniva rettificato il reddito dichiarato a seguito, a parere dell’Agenzia delle Entrate, di gravi incongruenze fra redditi e ricavi ed in particolare la presenza di elevati crediti e rimborsi IVA a fronte di bassi redditi e notevoli ricavi, oltre a considerevoli investimenti che di fatto apparivano incoerenti con l’attività svolta dalla contribuente, in quanto ritenuti antieconomici.

La società impugnava l’atto impositivo innanzi la competente Commissione Tributaria che accoglieva il ricorso, ritenendo l’accertamento tributario fondato su presunzioni prive di un adeguato riscontro negli atti. Nel ricorso veniva contestato il teorema dell’Amministrazione finanziaria si basava sulla ipotetica produzione di ricavi non contabilizzati da parte della società, desunti presuntivamente dal costante e progressivo sviluppo della sua attività commerciale senza corrispondenza con la produzione effettiva di reddito, con conseguenti dubbi di evasione fiscale. Inoltre la società aveva provato che questa apparente antieconomicità era basata sulla propria precisa strategia aziendale di espansione dei punti vendita in diverse località, richiedente investimenti in vista di futuri guadagni. I giudici di merito, in entrambi i gradi, hanno accolto le doglianze della società annullando l’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate impugna la decisione della CTR proponendo ricorso in cassazione.

Per i giudici l’Amministrazione fiscale alla ricostruzione del comportamento economico della società si è limitata ad opporre illazioni e congetture per la sentenza di appello si palesa quindi come adeguatamente motivata, senza che neppure in Cassazione l’Agenzia abbia svolto una critica adeguata del vizio logico della motivazione sull’apprezzamento di fatto compiuto dalla CTR.

Per gli Ermellini replicare alla motivazione esprimendo ipotesi che, fondate su una diversa spiegazione dei fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, non appaiano tuttavia come l’unica possibile derivazione non basta.

Infine i giudici del palazzaccio precisano che in tema di ricorsi per Cassazione costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove nel ricorso venga prospettato un vizio di motivazione della sentenza, il ricorrente, il quale denunzi l’insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa – pur se essa sia supportata dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale – essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (fra le tante, Cass. n. 25927 del 2015; Cass. n. 261 del 2009).

 

2017-01-22T18:29:10+01:00
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