Per i giudici l’Amministrazione fiscale alla ricostruzione del comportamento economico della società si è limitata ad opporre illazioni e congetture per la sentenza di appello si palesa quindi come adeguatamente motivata, senza che neppure in Cassazione l’Agenzia abbia svolto una critica adeguata del vizio logico della motivazione sull’apprezzamento di fatto compiuto dalla CTR.

Per gli Ermellini replicare alla motivazione esprimendo ipotesi che, fondate su una diversa spiegazione dei fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, non appaiano tuttavia come l’unica possibile derivazione non basta.

Infine i giudici del palazzaccio precisano che in tema di ricorsi per Cassazione costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove nel ricorso venga prospettato un vizio di motivazione della sentenza, il ricorrente, il quale denunzi l’insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa – pur se essa sia supportata dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale – essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (fra le tante, Cass. n. 25927 del 2015; Cass. n. 261 del 2009).