Accertamento con adesione: mancata convocazione del contribuente - Cassazione ordinanza n. 25082 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25082 depositata il 7 novembre 2013 intervenendo in materia accertamento con adesione ha affermato che la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza DLgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge. Pertanto anche se fondato fondato su erronei presupposti il diniego dell’Ufficio, esso non può essere autonoma fonte di nullità dell’accertamento, sicchè anche sotto questo diverso aspetto non può che considerarsi erroneo il convincimento contrario del giudice dell’appello.

La vicenda ha visto protagonista un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento per maggior IVA-IRPEF-IRAP. A seguito di tale avviso il contribuente proponeva istanza per l’applicazione dell’istituto dell’accertamento adesione. Nonostante la predetta istanza non risultava essere stato notificato presso l’indirizzo della contribuente (per quanto quest’ultima avesse regolarmente comunicato la variazione) l’invito a comparire previsto dall’articolo 5 della legge n.218/1997.

La contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione dei giudici di prime cure proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che respinge le doglianze del Fisco. Per i giudici di appello la mancata comunicazione dell’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 ha assunto rilevanza essenziale nella decisione.

Il Fisco avverso la sentenza dei giudici distrettuali propone ricorso, fondato su unico motivo di censura, alla Corte Suprema duolendosi che il giudice di appello abbia posto a motivo della propria decisione di annullamento il solo fatto dell’omesso invio alla parte ricorrente dell’invito di cui alla menzionata norma dell’art.5.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la motivazione ed accolto il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria. In particolare i giudici di legittimità  hanno evidenziato, come risulta dal consolidato orientamento della stesa Corte, che in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cass.Sez. U, Sentenza n. 3676 del 17/02/2010). Perciò, per quanto possa essere stato fondato su erronei presupposti il diniego dell’Ufficio, esso non può essere autonoma fonte di nullità dell’accertamento, sicché anche sotto questo diverso aspetto non può che considerarsi erroneo il convincimento contrario del giudice dell’appello.