La Cassazione con sentenza n. 17706 del 18 aprile 2013 ha stabilito che “la rilevanza, in sede penale, dell’accertamento con adesione ottenuto dalla società amministrata dall’odierno Imputato. Questa Corte, ha già chiarito (cfr. Sez. 3, n. 5640 del 2/12/2011, dep. 14/02/2012, Manco, Rv. 251892) che il giudice penale non è vincolato dalle risultanze dell’atto negoziale concordato dal contribuente evasore con l’ente impositore, ma sola dalla considerazione metodologica dell’esistenza di un tale diverso contenuto dell’obbligazione tributaria, rispetto a quella originariamente contestata con l’avviso di accertamento. Il Giudice, Infatti, deve solo considerare le due diverse motivazioni e aderire a quella delle due che le risultanze processuali indicano come provata.”
Per cui “in caso di accertamento con adesione. In quanto con tale formula di pagamento in misura ridotta non si verifica l’integrale estinzione dell’obbligazione tributaria (cfr. Sez. 3, n. 30580 del 13/5/2004, dep. 14/7/2004, Pisciotta, Rv. 229355), ma nel caso di specie i giudici di merito, nel passaggio motivazionale hanno riconosciuto espressamente una valenza “diminuente” sulla dosimetria sanzionatoria all’accesso da parte dell’Imputato alla procedura conciliativa ed al pagamento di quanto con la stessa determinato, per cui risulta colpire nel segno la censura relativa al mantenimento della medesima dosimetria sanzionatoria della decisione di primo grado da parte dei giudici di appello, per cui la determinazione della pena deve essere rivista, alla luce del giudizio già espresso nella sentenza Impugnata, semmai anche mediante l’ambito discrezionale concesso al giudice ex art. 62 bis c.p.”
L’accertamento con adesione è un’istituto regolato e previsto nel nostro ordinamento che consente al contribuente, che ha ricevuto un accertamento, di definire l’entità delle imposteda pagare. Esso è un vero accordo concordato con l’Agenzia delle Entrate che consente di evitare a quest’ultimo di subire un procedimento tributario. L’accertamento con adesione consente al contribuente di usufruire della riduzione di 1/3 della sanzione amministrativa accertata. La procedura per attivare tale istituto deflativo è quello posto a carico del contribuente che deve presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate e procedere al saldo dell’importo dovuto.
Il reato di omesso versamento IVA non è escluso dalla rottamazione – Cassazione sentenza n. 47596 del 2017
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47596 del 16 ottobre 2017 intervenendo in tema...
Leggi l’articolo →Evasore che potrebbe distruggere la contabilità è confermata la custodia in carcere – Cassazione sentenza n. 34356 del 2017
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34356 depositata il 13 luglio 21017 intervenendo in...
Leggi l’articolo →Revoca della condanna per omissioni di imposta al di sotto dei nuovi limiti – Cassazione sentenza n. 19699 del 2018
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 19699 depositata il 7 maggio 2018 intervenendo in...
Leggi l’articolo →Reato di dichiarazione fraudolente, nessuna variazione alla luce del decreto semplificazione – Cassazione sentenza n. 39541 del 2017
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39541 depositata il 30 agosto 2017 intervenendo in...
Leggi l’articolo →Omesso versamento IVA: il pagamento integrale produce la non punibilità che prevale sul patteggiamento
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44515 depositata il 31 ottobre 2019 intervenendo in...
Leggi l’articolo →