La Cassazione con sentenza n. 17706 del 18 aprile 2013 ha stabilito che “la rilevanza, in sede penale, dell’accertamento con adesione ottenuto dalla società amministrata dall’odierno Imputato. Questa Corte, ha già chiarito (cfr. Sez. 3, n. 5640 del 2/12/2011, dep. 14/02/2012, Manco, Rv. 251892) che il giudice penale non è vincolato dalle risultanze dell’atto negoziale concordato dal contribuente evasore con l’ente impositore, ma sola dalla considerazione metodologica dell’esistenza di un tale diverso contenuto dell’obbligazione tributaria, rispetto a quella originariamente contestata con l’avviso di accertamento. Il Giudice, Infatti, deve solo considerare le due diverse motivazioni e aderire a quella delle due che le risultanze processuali indicano come provata.”

Per cui “in caso di accertamento con adesione. In quanto con tale formula di pagamento in misura ridotta non si verifica l’integrale estinzione dell’obbligazione tributaria (cfr. Sez. 3, n. 30580 del 13/5/2004, dep. 14/7/2004, Pisciotta, Rv. 229355), ma nel caso di specie i giudici di merito, nel passaggio motivazionale hanno riconosciuto espressamente una valenza “diminuente” sulla dosimetria sanzionatoria all’accesso da parte dell’Imputato alla procedura conciliativa ed al pagamento di quanto con la stessa determinato, per cui risulta colpire nel segno la censura relativa al mantenimento della medesima dosimetria sanzionatoria della decisione di primo grado da parte dei giudici di appello, per cui la determinazione della pena deve essere rivista, alla luce del giudizio già espresso nella sentenza Impugnata, semmai anche mediante l’ambito discrezionale concesso al giudice ex art. 62 bis c.p.”

L’accertamento con adesione è un’istituto regolato e  previsto nel nostro ordinamento che consente al contribuente, che ha ricevuto un accertamento, di definire l’entità delle imposteda pagare. Esso è un vero  accordo concordato con l’Agenzia delle Entrate che consente di evitare a quest’ultimo di subire un procedimento tributario. L’accertamento con adesione consente al contribuente di usufruire della riduzione di 1/3 della sanzione amministrativa accertata. La procedura per attivare tale istituto deflativo è quello posto a carico del contribuente che deve presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate e procedere al saldo dell’importo dovuto.

Nel caso in cui il contribuente risulti successivamente insolvente, allora potrà essere legittimamente incardinato il relativo processo tributario. La Suprema Corte  tuttavia interviene per sottolineare come l’accordo posto in essere tra contribuente ed erario non sia di per sé idoneo a fungere da prova ai fini della determinazione del quantum di imposta evasa, né come elemento di valutazione della punibilità del debitore. Esso rileva esclusivamente ai fini di applicazione di un’attenuante speciale. Per determinare l’entità complessiva dell’imposta dovuta il giudice dovrà utilizzare gli ordinari strumenti processuali a disposizione sua e delle parti.