La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1846 del 29 gennaio 2014 intervenendo in tema di accertamento standardizzati ha statuito che è legittimo l’accertamento basato su strumenti standardizzati come parametri e/o studi di settori qualora dalla verifica fiscale venga accertato la mancata emissione di scontrini in un periodo d’imposta successivo conferma l’inattendibilità dell’imponibile dichiarato dal contribuente nel periodo precedente.
La vicenda ha avuto riguardato il titolare di una ditta individuale esercente l’attività di lavanderia a cui l’Amministrazione Finanziaria notificava un avviso di accertamento con il quale veniva rideterminato, mediante applicazione dei parametri di cui alla legge 549/95 e DPCM 20.1.96 e succ. mod., il reddito imponibile ai fini IRPEF e il volume d’affari ai fini IVA relativi al 1995. Il contribunenet avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accogliendo le doglianze del ricorrente annullavano lavviso di accertamento. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici in riforma della sentenza appellata dichiarava legittimo l’operato del Fisco.
Per i giudici di appello i documenti medici allegati dal contribuente per giustificare lo scostamento dai parametri, sono stati ritenuti privi di rilevanza probatoria poiché riferentisi a un anno successivo a quello di verifica. Inoltre erano emersi alcuni elementi indiziari che hanno avvalorato l’inattendibilità dell’imponibile dichiarato: nel 1998, il contribuente era stato oggetto di un’altra indagine fiscale che aveva accertato la mancata emissione di scontrini; mentre, nel periodo 1994 – 1997, il medesimo aveva acquistato la proprietà di ben cinque immobili, in tal mondo evidenziando una capacità contributiva non compatibile col reddito dichiarato, tenuto altresì conto che il coniuge non disponeva di redditi propri.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure il contribuente proponeva ricorso, affidandosi a sei motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità hanno ritenuto correttamente applicati, dai giudici di merito, i principi in materia di accertamento standardizzato, avendo accertato, innanzitutto, il regolare svolgimento del contraddittorio preventivo tra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente, anche se in tale frangente le circostanze addotte a giustificazione del minor reddito (impedimenti fisici dovuti a malattia, obsolescenza dei macchinari dell’impresa) non erano state ritenute decisive dall’Ufficio, che nel successivo avviso di accertamento aveva compiutamente motivato sul punto.
I giudici del Palazzaccio hanno evidenziato che “se, da un lato le allegazioni del contribuente non vengono supportate adeguatamente dall’indicazione dei documenti e del loro contenuto probatorio tale da giustificare la critica mossa alla ricostruzione della fattispecie concreta effettuata dai giudici di merito, dall’altro, gli errori che vengono attribuiti alla Ctr non possono ritenersi, comunque, tali da inficiare in modo radicale la motivazione a sostegno del decisum tenuto conto che, anche ad escludere la rilevanza dell’esito della verifica fiscale condotta in anni successivi a quello oggetto della controversia’, il valore degli immobili acquistati dal contribuente ‘appare di per sé non compatibile con il livello di reddito annuale dichiarato”. Inoltre, la circostanza che il contribuente fosse affetto da una “patologia cronica evolutiva” negli anni precedenti la verifica, “non è ex se dimostrativa del calo dei ricavi nell’anno 1995, tenuto conto che l’effettiva incidenza della malattia sulla capacità lavorativa specifica del soggetto deve trovare riscontro in un accertamento concreto riferito al particolare stadio evolutivo della patologia ovvero in episodi di tipo acuto (circostanza entrambe indimostrate), mentre l’assunzione di dipendenti salariati non integra ex se, trattandosi del comune impiego da parte dell’imprenditore dei fattori della produzione, un elemento oggettivo di decurtazione del reddito d’impresa”.
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