La Corte di Cassazione sez. tributaria con l’ordinanza n. 16797 del 05 luglio 2013 interviene in tema di accertamento basato sui finanziamenti dei soci affermando che costituiscono un indizio sufficiente per il Fisco a far scattare un accertamento analitico-induttivo (ipotizzando maggior ricavi non dichiarati) i versamenti in contanti effettuati dai soci alla società senza neppure una previa delibera che li preveda e ne motivi le ragioni.
La Corte Suprema accoglie il ricorso depositato dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale i cui componenti togati non aveva ritenuto sufficienti, quali presunzioni di maggiori ricavi occulti, le operazioni insolite messe in opera da una società a responsabilità limitata. Oltre ai cospicui finanziamenti per contanti effettuati dai soci erano state riscontrate anche le erronee valutazioni delle rimanenze contabilizzate e, non ultimo, uno scostamento significativo tra i ricavi dichiarati e quelli, per analoga attività, elaborati per gli studi di settore. Sulla questione dell’apporto da parte dei soci la contribuente sosteneva la “normalità” della procedura alla luce del fatto che tale approvvigionamento di liquidità risultasse in pratica molto meno oneroso rispetto a qualsiasi forma di accesso al credito bancario.
Gli Ermellini hanno censurato la decisione di merito, affetta da vizio motivazionale, ritenendo invece che i vari elementi cui il Fisco aveva fatto riferimento nell’avviare l’accertamento, così come gli elementi della difesa della contribuente, dovessero trovare un adeguato spazio nella sentenza, indipendentemente dalla conclusione (in questo caso apparentemente poco condivisa dagli “ermellini”). Rinvio, quindi, a diversa sezione della stessa Commissione Tributaria regionale.