La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1869 depositata il 29 gennaio 2014 intervenendo in tema di accertamenti fiscali ha statuito che è nullo l’accertamento emesso prima dei 60 giorni dall’ispezione anche se sta per spirare il termine concesso all’Ufficio per la rettifica dell’imposta.
La vicenda ha visto protagonista un contribuente che a seguito di una verifica fiscale sulla base di rapporti bancari a lui riconducibili, acquisiti in sede penale con conseguente redazione del PVC riceveva un avviso di accertamento per IRPEF ed ILOR. Il contribuente impugnava il predetto atto impositivo inanzi alla commissione Tributaria provinciale i cui giudici accolsero parzialmente le motivazioni del ricorrente. Avverso la decisione del giudice di prime cure venne proposto ricorso da entrambe le parti alla Commissione tributaria Regionale che riformava la pronuncia impugnata.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso principale alla Corte Suprema. Il contribuente resisteva con controricorso.
Gli Ermellini accolgono il ricorso proposto dal contribuente. I giudici di legittimità hanno affermato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per se`, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimita` dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiche` detto termine e` posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed e` diretto al migliore e piu` efficace esercizio della potesta` impositivo. Ma le specifiche ragioni d’urgenza non possono consistere nel fatto che l’amministrazione finanziaria deve affrettarsi per emettere l’avviso in quanto non ha piu` tempo.
La questione non è di poco conto e l’anno scorso è stata perfino oggetto di un’importante decisione delle sezioni unite civili della Suprema corte, la n. 18184.
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