La Cassazione con la sentenza n. 14137 del 05 maggio 2013 è intervenuta in tema di accertamento bancario, i prelievi e i versamenti registrati sul conto corrente.
La controversia è scaturita da un avviso di rettifica IVA, attraverso cui l’Ufficio contestava a una società l’omessa fatturazione di operazioni imponibili e l’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura. L’accertamento si basava delle risultanze del PVC redatto in sede di verifica da cui era emerso che sui conti bancari intestati ai due soci, coniugi, erano stati eseguiti versamenti e prelevamenti, ritenuti riferibili alla società, privi di riscontro nella contabilità di questa, pertanto attribuibili a ricavi e acquisti in nero.
I giudici della Commissione Tributaria Provinciale annullavano l’accertamento. I giudici della Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio. I giudici della Cassazione ha dato definitivamente ragione al Fisco, rigettando il ricorso introduttivo della società e dei soci.Gli Ermellini nelle motivazioni della sentenza hanno puntualizzato che, nel caso di svolgimento di più attività soggette a IVA, di intermediazione, nella specie di preziosi e di antiquariato, e di commercio al minuto, grava sul contribuente l’onere di provareche quei movimenti si riferiscono a operazioni rientranti nell’attività (di agente che riscuote per conto del preponente, cui riversa il prezzo al netto della commissione) che esclude di qualificare per la loro interezza gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi di acquisti, invece che nell’altra (compravendita al minuto), che tale qualificazione giustifica (cfr. Cass. sentenza n. 3929 del 2002).I giudici di legittimità hanno rammentato che per gli accertamenti concernenti una società di persone, l’acquisizione e utilizzazione dei dati bancari, ai sensi dell’articolo 51, secondo comma, numeri 2 e 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non deve essere limitata ai conti intestati alla società, ma può riguardare anche quelli formalmente intestati a soggetti diversi – ove legati alla società da particolari rapporti, quali i soci amministratori, atteso che il rapporto intercorrente tra questi ultimi e la società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti, tale da giustificare automaticamente, salvo prova contraria, l’utilizzazione dei dati raccolti -, e comunque a “terzi”, ma che si ha motivo di ritenere connessi e inerenti al reddito del contribuente, ipotesi questa ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti (v. Cass. sentenze n. 4987/2003 e n. 18083/2010).
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