La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10989 del 5 maggio 2017 intervenendo in tema di accertamento tributario ha affermato che l’atto impositivo che origina da una verifica “mista” (accesso presso lo Studio e indagini finanziarie) è nullo, qualora l’Agenzia delle Entrate non rispetta il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000.

La vicenda ha origine da una verifica fiscale, con accesso ai locali utilizzati da un architetto per lo svolgimento della professione, a seguito della quale procedevano all’acquisizione della documentazione. Successivamente veniva richiesta una integrazione della documentazione in virtù d’indagini finanziarie effettuate sia nei suoi riguardi, che del coniuge.

L’Agenzia delle Entrate al termine della verifica notificava al professionista un avviso di accertamento. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria provinciale, i cui giudici respingevano le doglianze del ricorrente. Il professionista impugnava la decisione dei giudici della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello respingono l’appello del contribuente ritenendo legittimo l’atto impositivo emesso anticipatamente, rispetto al termine di cui all’articolo 12 della legge 121/2000, poiché veniva dato rilievo, non già all’accesso presso lo Studio, ma alle contestuali indagine finanziarie, con trasmissione di documenti da parte del contribuente su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Il professionista avverso la decisione dei giudici di secondo grado ha proposto ricorso in cassazione basato su un unico motivo.

Gli Ermellini accolgono il ricorso del contribuente confermando il proprio orientamento sulle garanzie stabilite nell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e precisando che “pur applicandosi esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, prescindono dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni. Rileva, invero, al fine di giustificare, come controbilanciamento, la necessità del contraddittorio, che si sia trattato di verifiche, tipizzate, caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli.”

Inoltre i giudici di legittimità, in ordine alle garanzie di cui al richiamato articolo 12, rilevano come le Sezioni Unite hanno precisato le garanzie fissate nell’art. 12, comma 7, l. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente “in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente”, valutati il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello del primo comma dell’art. 12 l. 212/2000 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”,ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui all’art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di imposte dirette dall’art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 e, in materia di imposta di registro, dall’art. 53 bis d.p.r. 131/1986, ipotesi tutte “caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali”.

Secondo gli Ermellini da questi principi dipende la decisione del caso di specie, vertendosi “in ipotesi di controllo fiscale effettuato previo accesso, presso gli uffici del contribuente, proprio al fine di ricerca ed acquisizione documentale, sia pure accompagnato da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato”.