La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19806 depositata il 9 agosto 2017 intervenendo in tema di accertamento nei confronti di un professionista basato sui versamenti sul conto corrente ha affermato che resta invariata la presunzione legale di cui all’art. 32 D.p.r. n. 600/1973 con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente del professionista o lavoratore autonomo. Per cui sul professionista grava l’onere di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti. L’onere della prova va fornita tramite prova documentale e non testimoniale: non rilevano dichiarazioni controfirmate da un testimone. Rilevano solo contratti, atti pubblici o estratti conto.
La vicenda ha riguardato un avvocato nei cui confronti veniva emesso e notificato un avviso di accertamento che rettificava il maggior reddito e maggiori ricavi ai fini IVA a seguito della verifica delle movimentazioni bancarie. Il professionista avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici rigettavano il ricorso del contribuente. Avverso la decisione dei giudici di prime cure veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermavano la decisione impugnata ritenendo, tra le altre, che il contribuente non aveva fornito alcun elemento concreto di riscontro “circa l’oggetto dell’operazione in entrate” né “circa l’esatta individuazione del beneficiari” delle “rilevantissime operazioni in uscita” di “quasi 70.000 euro”.
Il contribuente avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente rilevando che l’interpretazione più coerente della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale, ( con cui aveva ritenuta illegittima la norma sugli accertamenti bancari che prevedeva una presunzione legale, a favore del fisco, dei maggiori compensi verso i professionisti (in analogia a quanto sin ora previsto per i titolari di reddito d’impresa), se questi ultimi non fossero stati in grado di fornire indicazioni sugli importi riscossi), evidenziando una discrasia tra il dispositivo e la motivazione, per cui occorre far riferimento – onde addivenire ad una corretta interpretazione – al quesito posto dal Giudice rimettente ed alle conclusioni da esso rassegnate, laddove si parla di una “presunzione lesiva del principio di ragionevolezza e della capacità contributiva” solo in riferimento al “prelievi ingiustificati”; nessun cenno, invece, ai versamenti in conto.
Pertanto con la sentenza in commento la Corte Suprema, pur confermando che è infondato l’avviso di accertamento notificato a un professionista e argomentato sulla base dei prelevamenti bancari, ritiene che i versamenti non giustificati dei lavoratori autonomi costituiscono una “presunzione legale di evasione” che opera in favore dell’amministrazione finanziaria. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione (ordinanza n. 18801/2017), confermata solo qualche giorno dopo dalla sentenza n. 19806/2017 , facendo chiarezza in merito alle indagini finanziarie afferenti i lavoratori autonomi e confinando l’applicabilità della sedicente presunzione.