Con la sentenza n. 38/02/17 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha ritenuto illegittimo l’accertamento di maggiori ricavi con metodo induttivo nei casi in cui i dati siano stati raccolti nel corso dell’interrogatorio “a sorpresa” del Legale Rappresentante della società.

La vicenda ha riguardato una società esercente l’attività di produzione di prodotti di panetteria freschi, il cui rappresentante legale veniva invitato a presentarsi “personalmente” presso il locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate, al fine di consegnare documentazione contabile e fiscale. In questo frangente, però, l’uomo è stato sottoposto anche una seria di domande (“quattro pagine di domande preconfezionate”) riguardanti l’attività e il processo produttivo, con richiesta di “numeri” e “percentuali”.

Atto dell’Agenzia delle Entrate ha anche contestato irregolarità nell’emissione di scontrini fiscali (nella specie 2 scontrini non emessi in vent’anni di attività), la deduzione di costi non inerenti (con riguardo alcune bottiglie di spumante) e l’incongruenza della resa della farina.

I giudici della Commissione Tributaria Provinciale hanno ritenuto la ricostruzione indiretta dei ricavi in parte infondata e in parte basata su dati illegittimamente acquisiti.

Per quanto concerne la ricostruzione dei ricavi basata sulla incongruenza della resa della farina i giudici nella sentenza scrivono: “a) non si può, infatti, non concordare con la fondatezza della doglianze della Ricorrente in ordine al fatto che ì),usualmente, il ‘forno’ venda, anche, prodotti ‘contigui’, come farina ed uova, per cui non si comprende quale indice di ‘infedeltà ed incongruenza’ possa concretizzare la presenza di queste tipologie di acquisti; ìì) risulti dimostrato l’utilizzo delle bottiglie di spumante in occasione di una festa padronale lungo le strade della città di residenza e, dunque, per fini imprenditoriali e non personali, come comprovato dalla contiguità temporale delle date di acquisto delle stesse e dell’evento, in cui sono state utilizzate, e dalla documentazione mediatica prodotta in atti; ììì) al contrario, di quanto ipotizzato dall’Agenzia, l’essere incorsa in due sole sanzioni, per carente emissione di scontrini fiscali, in venti anni di attività, sia prova di fedeltà fiscale e non di infedeltà;”.

I giudici di primo grado, inoltre, in merito alle dichiarazioni del Legale Rappresentante osservano che il medesimo, ufficialmente invitato a presentare documentazione, é stato poi sottoposto a un interrogatorio pressante riguardo alle modalità gestionali dell’impresa, ai consumi e alle rese delle materie prime e così via; e ciò in violazione dell’art. 10 dello Statuto dei contribuenti, secondo cui: “rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.”

La Corte di Cassazione, interpretando la richiamata norma, ha confermato il principio di diritto secondo cui: “Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall’art. 10, comma primo, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., espressamente richiamati dall’art. 1 del medesimo statuto, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa ed amministrativa.”

Alla luce del principio di diritto sopra indicato i giudici della CTP ha tratto la conseguenza della illegittimità dell’accertamento. Nelle motivazioni della sentenza si legge: “non può che conseguirne l’illegittimità del comportamento dell’Agenzia che ha proceduto ad un atto, l’interrogatorio, della cui eventualità il Legale Rappresentante non era stato edotto, con ciò violando il principio di buona fede cui è tenuta la P.A; ancor di più suscita dubbi, in ordine alla correttezza del comportamento dell’Agenzia, il fatto che lo Stesso sia stato,esplicitamente, invitato a presentarsi personalmente, essendo, l’utilizzo dell’avverbio, sintomo del fatto che l’Agenzia avesse già predisposto le domande e volesse essere ‘sicura’ che fosse il Legale Rappresentante a presentarsi, onde poterlo ‘interrogare’, e non un suo inviato; insomma il comportamento dell’Agenzia è lesivo del richiamato principio e, pertanto, tutte le informazioni ottenute dalle suddette risposte debbono considerarsi inutilizzabili in sede contenziosa; c) da tutto quanto detto consegue che l’Agenzia ha illegittimamente utilizzato la metodologia di accertamento induttiva e, dunque, l’atto impugnato risulta illegittimamente emesso e va annullato.”