Cassazione Tributaria, sentenza n. 11672/13 -Accertamento illegittimo qualora fondato solo su documenti rinvenuti con accesso non autorizzato oppure autorizzato verbalmente.
La Cassazione con la sentenza n. 11672 del 15 maggio 2013 ribadisce il principio in base al quale l’accertamento fondato su documenti rinvenuti nel corso di un accesso domiciliare non autorizzato dal Pubblico Ministero è nullo, stante la inutilizzabilità di quanto acquisito, i Giudici di legittimità hanno precisato che, ove vi sia stato un secondo accesso, debitamente autorizzato, la documentazione successivamente rinvenuta durante questo secondo accesso è pienamente utilizzabile per fondare la verifica ed il conseguente accertamento fiscale.Pertanto stante il principio riconfermato dagli Ermellini Il giudice tributario non può utilizzare la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza nel corso di un’ispezione domiciliare se l’accesso è stato autorizzato solo verbalmente dall’autorità giudiziaria.In particolare la Sezione Tributaria chiarisce che l’autorizzazione rilasciata della Procura della Repubblica all’accesso domiciliare, la cui ratioè contenuta dall’art. 52, comma secondo, del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di imposta sul valore aggiunto (reso applicabile anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall’articolo 33 del D.P.R. n. 600 del 1973), è prevista solo in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, costituisce un provvedimento amministrativo, il quale si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell’atto impositivo e ha lo scopo di verificare che gli elementi offerti dall’Ufficio finanziario (o dalla Guardia di Finanza nell’espletamento dei suoi compiti di collaborazione con detto Ufficio) siano consistenti e idonei ad integrare gravi indizi.Pertanto in considerazione della natura e funzione, come sopra specificato, del provvedimento autorizzatorio ne consegue – anche in considerazione del fatto che l’autorizzazione trova base logica nell’articolo 14 della Costituzione sull’inviolabilità del domicilio – che la Commissione Tributaria, in assenza della detta autorizzazione, “non possa utilizzare la documentazione acquisita nel corso dell’accesso domiciliare illegittimo (documentazione che, in quanto tale, non poteva che essere acquisita mediante tale accesso e che, pertanto, si ricollega allo stesso come condizione necessaria; diversamente nelle ipotesi di prove che trovano nell’accesso una mera occasione, riguardo al luogo ed al tempo, come è di regola per le informazioni di terzi e soprattutto per le dichiarazioni del contribuente, le quali potrebbero essere raccolte allo stesso modo sull’uscio dell’abitazione, per strada o negli uffici dell’organo deputato all’indagine; conf. Cass. 25335/2010; 23595/2011); detta inutilizzabilità non abbisogna di un’espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola” (in senso conforme, Cass. SS.UU. n. 16424/2002; Cass. n. 20253/2005 e n. 25335/2010).