Accertamento induttivo con studi o parametri: mancata risposta al questionario - Cassazione sentenza n. 26150 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26150 depositata il 21 novembre 2013 intervenendo in tema di accertamenti standardizzati ha affermato che nei casi di mancata esibizione dei documenti contabili legittima l’accertamento con metodo induttivo nei confronti del contribuente. Altresì è legittimo l’accertamento di maggiori ricavi basato su presunzioni semplici  quando il contribuente, convocato dall’Ufficio, non ha esibito la documentazione contabile richiesta con questionario.

La vicenda ha riguardato un imprenditore a cui veniva notificato un avviso di accertamento per IVA-IRPEF-IRAP con cui venivano ripresi a tassazione ricavi non dichiarati, mediante ricostruzione induttiva del reddito di impresa ed applicazione dei “parametri” quale strumento presuntivo di detti maggiori ricavi, atteso che il contribuente (convocato in ufficio per l’esibizione della documentazione contabile con questionari) non aveva ottemperato a tale richiesta.
Il contribuente avverso tale atto impositivo ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale  che accoglie le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione finanziaria impugna la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che conferma la sentenza di primo grado rigettando l’appello del Fisco. I giudici di appello hanno motivato la loro decisione nel senso che l’art. 39 del DPR n.600/1973 non giustifica la rettifica del reddito dichiarato in forza della sola omessa risposta al questionario ma in presenza di gravi inadempienze. D’altronde l’Agenzia non aveva in alcun modo contestato la regolarità della contabilità aziendale sicché l’accertamento dei maggiori ricavi non poteva essere affidato alla considerazione dei valori medi del settore economico di appartenenza, inidonei a configurare presunzione grave e precisa.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, basato su un unico motivo, per la cassazione della sentenza inanzi alla Corte Suprema. La doglianza del Fisco riguardava l’applicazione dell’articolo 39 il cui contenuto legittima la ricostruzione del reddito d’impresa con metodo induttivo quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32 commi 3 e 4 del D.P.R. 600.
Gli Ermellini accolgono il motivo del Fisco cassando, con rinvio, la sentenza impugnata.

I giudici di legittimità ribadiscono quanto espresso in precedenti pronunciamenti, ossia che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, n.4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa esercitata, impedendo in tal modo, o comunque ostacolando, la verifica dei redditi prodotti da parte dell’ufficio, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto sull’attendibilità di dette scritture, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore, e, conseguentemente, legittimo l’accertamento induttivo emesso su quella base dall’ufficio ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973” (per tutte, Sez. V, sentenza n. 19014 del 2005).

I giudici del Palazzaccio evidenziano che sebbene sia compito del giudice di merito accertare non già se la determinazione dell’imponibile fosse stata effettuata con modalità analitiche e con riferimento alla contabilità d’impresa ma se, a fronte di presunzioni semplici, la parte contribuente aveva dedotto le opportune prove contrarie ai fini della dimostrazione della produzione di un reddito inferiore a quello ricostruito per in via induttiva.