La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26150 depositata il 21 novembre 2013 intervenendo in tema di accertamenti standardizzati ha affermato che nei casi di mancata esibizione dei documenti contabili legittima l’accertamento con metodo induttivo nei confronti del contribuente. Altresì è legittimo l’accertamento di maggiori ricavi basato su presunzioni semplici quando il contribuente, convocato dall’Ufficio, non ha esibito la documentazione contabile richiesta con questionario.
I giudici di legittimità ribadiscono quanto espresso in precedenti pronunciamenti, ossia che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, n.4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa esercitata, impedendo in tal modo, o comunque ostacolando, la verifica dei redditi prodotti da parte dell’ufficio, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto sull’attendibilità di dette scritture, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore, e, conseguentemente, legittimo l’accertamento induttivo emesso su quella base dall’ufficio ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973” (per tutte, Sez. V, sentenza n. 19014 del 2005).
I giudici del Palazzaccio evidenziano che sebbene sia compito del giudice di merito accertare non già se la determinazione dell’imponibile fosse stata effettuata con modalità analitiche e con riferimento alla contabilità d’impresa ma se, a fronte di presunzioni semplici, la parte contribuente aveva dedotto le opportune prove contrarie ai fini della dimostrazione della produzione di un reddito inferiore a quello ricostruito per in via induttiva.
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