La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25627 depositata il 25 settembre 2024, intervenendo in tema di accertamento induttivo fondato sul saldo di cassa negativo, h ribadito il principio secondo cui ” In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo. (Fattispecie relativa ad impresa individuale in cui la S.C. ha fatto riferimento al principio ragioneristico, di portata generale, per il quale la chiusura in rosso di un conto di cassa significa che le voci di spesa sono entità superiore agli introiti)» (Cass. 26/03/2020, n. 7538)”
Per i giudici di legittimità, a conferma che l’Agenzia delle Entrate non è tenuta a fornire ulteriori prove in presenza di acclarata sussistenza di saldi di cassa negativi, hanno considerato anche il principio secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili» (Cass. 29/01/2024, n. 2928).”
In tema di oere della prova va ricordato il principio secondo cui “sulla base del riparto degli oneri probatori regolato dal regime di presunzioni dell’art. 54, co. 2, DPR 633/72, e dell’art. 39, co. 2, DPR 600/73, l’Ufficio non è tenuto a fornire prova ulteriore per dimostrare il rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi accertati” (cfr. Cassazione nn. 32812/2019; 25289/2017; 11988/2011).
Pertanto un saldo negativo di cassa costituisce un indizio grave, preciso e concordante che sostiene l’attività impositiva erariale, sia effettuata ex articolo 39, comma 1, lettera d) che ex articolo 39, comma 2 (cfr. Cassazione n. 3580/2009), che genera l’inversione dell’onere probatorio, in capo al contribuente.