Accertamento induttivo ed obbligo di provare le presunzioni a carico dell'Agenzia - Cassazione sentenza n. 25149 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25149 depositata il 8 novembre 2013 intervenendo in materia di accertamento induttivo ha statuito che il contribuente,  piccolo commerciante, che non regge alla concorrenza di supermercati aperti nelle vicinanze e che avevano ridotto il valore dell’avviamento commerciale, tanto che anche i subentranti avrebbero poi chiuso definitivamente le due rivendite sono elementi validi a vincere le presunzioni dell’accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 39 del DPR 600/73.

La vicenda ha visto protagonista una contribuente che risultava intestataria di due piccoli negozi che venivano ceduti. L’Amministrazione finanziaria accertava a carico della detta contribuente imposte relative all’anno 1998 per IVA, IRPEF ed IRAP ammontanti ad oltre euro 7.000,00, oltre sanzioni.

La donna a cui era stato notificato l’atto impositivo lo impugnava inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici non accolsero le doglianze della ricorrente ritenendo legittimo l’azione di accertamento dell’Ufficio. Il contribuente impugnava la decisione del giudice di prime cure in sede di Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformarono la sentenza di primo grado accogliendo le motivazioni della contribuente ed annullava l’avviso di accertamento, affermando che  l’Ufficio aveva proceduto ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. D) bis DPR 600/73, riteneva non provati i dati di fatto posti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento e rilevava che nessun altro elemento dell’accertamento risultava provvisto dei requisiti presuntivi previsti dall’art. 39, comma 1, lett. d) dpr 600/73.

L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR con ricorso, basato su due motivi di censura, depositato alla Corte Suprema.

Gli Ermellini ritengono infondate le censure del Fisco e rigettano il ricorso condividendo, le motivazioni della Commissione Tributaria Regionale con cui è stato sancito la illegittimità dell’“accertamento”. La circostanza fondante dell’azione di accertamento è stata la “scarsa redditività” dei due negozi, tale da giustificare anche “la riduzione del valore commerciale”, e quindi da rendere comprensibile la mancata realizzazione di “plusvalenze” in occasione della cessione definitiva.
Su questo punto, in particolare, i giudici della Cassazione evidenziano, in maniera cruda, i problemi affrontati nella gestione dei “due piccoli esercizi” commerciali, che “non avevano retto alla concorrenza dei supermercati aperti nelle vicinanze” e che “avevano ridotto il valore dell’avviamento commerciale” col passare del tempo.