
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2466 del 31 gennaio 2017 intervenendo in tema di accertamento induttivo ha statuito che il rilevamento presso un’azienda della presenza di lavoratori in nero non necessariamente costituisce il presupposto per un accertamento induttivo.
La vicenda ha riguardato una società che a seguito di un controllo congiunta della Direzione Provinciale del Lavoro e dell’INPS emergeva la presenza di lavoratori irregolari per il periodo dal 2004 al 2007. L’Agenzia delle Entrate in base ai risultati di tale ispezione emetteva avviso di accertamento ex artt. 39, comma 2, lett. d), e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 per IVA, IRES ed IRAP. La società contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria i cui giudici, sia in primo che in secondo grado, accoglievano parzialmente le doglianze della ricorrente riducendo del 50 per cento il reddito determinato dall’Amministrazione finanziaria. La CTR ha ritenuto che “la presenza di lavoratori in nero fa scattare un accertamento induttivo” rilevando che “il verbale di ispezione dell’INPS ha richiamato rilievi per gravi irregolarità relative alla presenza di lavoratori non regolarmente risultanti dall’apposita documentazione obbligatoria”
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale la società contribuente proponeva ricorso in cassazione ed in particolare sulla legittimità del procedimento di accertamento induttivo adottato dall’Agenzia.
Gli Ermellini nell’accogliere il ricorso della società hanno chiarito che “È ben vero che in tema di accertamento delle imposte, l’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, fa salva la possibilità di desumere l’esistenza di attività non dichiarate facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla connotazione civilistica di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., sicché, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, è ammissibile l’accertamento induttivo del reddito qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile”.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte Suprema si era rilevata la presenza di lavoratori in nero in azienda. Ma ciò coinvogeva due soli lavoratori e anche in termini retributivi avrebbe inciso in termini marginali rispetto alla complessiva attività svolta.
Per i giudici di legittimità la CTR, con le affermazioni sopra scritte, omette di chiarire, alla luce della realtà aziendale, le ragioni di una tale valutazione, né si illustra, in alcun modo, gli elementi fattuali e l’iter logico che hanno condotto a ritenere la violazione contestata dotata di quei caratteri di gravità e sufficienza tali da far ritenere l’intera contabilità complessivamente ed essenzialmente inattendibile e giustificare l’accertamento induttivo.
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