Accertamento induttivo invito al contraddittorio facoltativo - Cassazione sentenza n. 1857 del 2014La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1857 depositata il 29 gennaio 2014 intervenendo in tema di accertamento delle imposte sul reddito ha riaffermato che nell’ambito dell’accertamento, l’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, fondato su elementi finanziari, l’Amministrazione Finanziaria sia obbligata ad instaurare il contraddittorio con il contribuente, enunciando, le norme di riferimento, una mera facoltà dell’Amministrazione.

La vicenda ha riguardato un imprenditote titolare di una ditta individuale a cui veniva notificato un un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio ai fini IRPEF per l’anno di imposta 1995, con il quale l’Amministrazione finanziaria elevava il reddito dichiarato dal contribuente per l’annualità in contestazione, recuperando a tassazione la relativa imposta dovuta.
Il contribuente impugnava il predetto atto impositivo con ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accolsero parzialemte le motivazioni del ricorrente riducendo a percentuale di ricarico, applicata dall’Ufficio. L’imprenditore impugnava con ricorso, la decisione del giudice di prime cure, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici respinsero l’appello proposto. I giudici territoriali ritennero legittimo l’atto impositivo, poiché il contribuente – a prescindere dalla dedotta non perfetta ritualità dell’invito notificatogli ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 600/73 – era stato posto comunque in condizioni di produrre i documenti e le memorie a sua difesa, e reputava, altresì, corretta, ed adeguata al caso concreto, la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure il contribuente proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema. Il contribuente aveva lamentato l’irregolarità e la genericità dell’invito notificatogli dall’amministrazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 3, del D.P.R: n. 600/1973: non sarebbe stato specificato l’oggetto dei chiarimenti e la presentazione dei documenti sarebbe stata richiesta entro un termine che non consentiva la decorrenza dei 15 giorni dalla notifica previsti dalla norma.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il tenore letterale della norma invocata (‘”per l’adempimento dei loro compiti gli Uffici possono invitare i contribuenti..”) e la discrezionalità espressamente prevista al riguardo non possono che indurre ad escludere che debba ritenersi obbligatoria la convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell’accertamento. È di tutta evidenza, ha sottolineato poi la Corte, che “se addirittura I’omissione dell’invito al contribuente non può determinare l’invalidità dell’accertamento induttivo operato dall’Ufficio, a fortiori ciò è a dirsi in relazione all’ipotesi, ricorrente nella specie, in cui l’invito in questione presenti eventuali, lievi difformità dal modello legale, in special modo laddove esso sia comunque idoneo a consentire al contribuente I’esercizio del diritto di difesa. Tale si palesa, senza alcun dubbio l’invito notificato nel caso concreto, dal momento che I’atto conteneva il chiaro invito al medesimo a produrre la documentazione contabile e amministrativa”. In ragione di tutto ciò, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, condannandolo alle spese del giudizio.