La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31600 depositata il 4 dicembre 2019 intervenendo in tema di accertamento analitico- induttivo ha affermato che ” l’accettazione da parte del contribuente, in contraddittorio con i verbalizzanti, di una data percentuale di ricarico può essere apprezzata come confessione stragiudiziale risultante proprio dal processo verbale sottoscritto e, quindi, tale da legittimare l’accertamento dell’ufficio”

La vicenda ha visto protagonista un contribuente titolare di una ditta individuale di torrefazione, al quale veniva notificato un avviso di accertamento in conseguenza della inattendibilità delle scritture contabili e aveva portato a far emergere maggiori ricavi mediante la ricostruzione indiretta tramite le materie prime utilizzate. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze del contribuente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione dei giudici di prime cure con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accoglievano il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo legittimo l’avviso di accertamento analitico-induttivo (art. 39, c. 2, DPR n. 600/1973) fondato sulle  dichiarazioni del contribuente rese durante il contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria. Le stesse, con l’accettazione durante il contraddittorio endo-procedimentale della percentuale di ricarico, hanno valore di  confessione stragiudiziale.

Inoltre, per i giudici di legittimità, ” la scelta da parte dell’Amministrazione finanziaria del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve, tuttavia, rispondere a canoni di coerenza logica e congruità che devono essere esplicitati attraverso adeguato ragionamento, essendo consentito il ricorso al criterio della “media aritmetica semplice” in luogo della “media ponderale” quando, come nel caso concreto, risulti l’omogeneità della merce”

I giudici del palazzaccio hanno anche precisato che in tema di presunzioni di cui all’articolo 2729 c.c., con cui l’Amministrazione può ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 600/1973 determinare il reddito in presenza di inattendibilità della contabilità, che “la «precisione» va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la «gravità» va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la «concordanza» richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza”