La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20256 del 04 settembre 2013 intervenendo in tema di accertamenti standardizzati ha statuito che è valido l’accertamento induttivo del reddito anche se il fisco non ha mai inviato il questionario.
La vicenda ha riguardato una società a cui l’Amministrazione Finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEG ed ILOR. Avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici ritenendo non fondate le motivazioni del ricorrente respingeva il ricorso. Il contribuente contro la decisione dei giudici di prime cure presentava ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermavano la sentenza di primo grado.
Gli ermellini hanno respinto il ricorso di una società che aveva impugnato l’accertamento induttivo lamentando il mancato invio del questionario.
I giudici di legittimità hanno evidenziato sul punto che «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal dpr 29 settembre 1973, n. 600, non prevede, quale suo presupposto o momento necessario e indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica, l’invio del questionario di cui all’art. 32, n. 4, sicché il mancato invio non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che restano subordinati alla sola carenza dei presupposti di cui all’art. 38 del suddetto decreto».
Per la Corte Suprema la normativa non ha come obiettivo di impedire la manipolazione fraudolenta delle scritture contabili, essendo invece dettata, come anche quella che prevede la comparizione personale del contribuente, allo scopo di favorire il dialogo fra le parti, in vista di un chiarimento pre-contenzioso delle reciproche posizioni, con risparmio di energie economiche e processuali.
Tant’è che il cittadino è posto in condizione di rispondere, e rendere in tal modo possibile un chiarimento utile a entrambe le parti, o non rispondere, e attendere l’esito dell’accertamento in corso, fermo che ha pur sempre facoltà di dimostrare con idonea documentazione, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
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